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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

3 Per il commercio, salvo per le manifestazioni di durata limitata, almeno la persona responsabile dell’assistenza agli animali deve essere un guardiano d’animali. Nel commercio di articoli zoologici, tale funzione può essere svolta da un impiegato del commercio al dettaglio con attestato di capacità nel commercio di articoli zoologici, a condizione che abbia inoltre assolto con successo un corso di formazione riconosciuto dall’UFV.

4 Per le manifestazioni di durata limitata e la pubblicità deve essere addotta la prova secondo cui la persona che accudisce gli animali ha conoscenze sufficienti sulla detenzione, il foraggiamento, la cura e il comportamento degli animali, nonché sul modo di trattare gli animali.

Art. 105 Autorizzazione

1 L’autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.

2 Essa è valida solo per lo scopo, il luogo, le specie animali, i parchi e le dimensioni della detenzione di animali indicati nella richiesta.

3 Essa è rilasciata per la durata prevista dell’attività, tuttavia al massimo per dieci anni.

4 L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

a. le specie e il numero di animali e il volume del commercio;

b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l’uccisione degli animali, il modo di trattarli, nonché le manipolazioni su di essi;

c. l’ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell’autorizzazione;

d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;

e. il registro di controllo dell’effettivo degli animali.

5 L’autorizzazione può prevedere deroghe alle seguenti disposizioni:

a. requisiti riguardanti la detenzione;

b. requisiti del personale addetto alla cura degli animali.

6 Per le borse di animali, le esposizioni di animali e i mercati di piccoli animali in cui essi sono trattati, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figuri l’indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L’elenco deve essere esibito, su richiesta, all’autorità.

Art. 106 Procedura d’autorizzazione

1 Le domande d’autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all’autorità cantonale secondo il modello di formulario dell’UFV. Le autorizzazioni per borse di animali, mercati di piccoli animali ed esposizioni di