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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

animali in cui essi sono trattati, come pure per l’impiego di animali vivi a scopi pubblicitari devono essere chieste dall’organizzatore della manifestazione.

2 L’autorità cantonale esamina la domanda e decide se devono essere presentati documenti supplementari.

Art. 107 Notificazione di mutamenti importanti

Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo del loro impiego, i locali, i parchi o le attrezzature o riguardanti i requisiti del personale devono essere notificati preventivamente all’autorità cantonale. Quest’ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.

Art. 108 Controlli

1 L’autorità cantonale controlla i commerci di animali almeno una volta all’anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’autorità può prolungare l’intervallo di tempo prima di effettuare il controllo successivo, ma al massimo fino a tre anni. Le borse di animali, le esposizioni di animali e i mercati di piccoli animali in cui essi sono trattati, come pure l’impiego di animali a scopi pubblicitari devono essere controllati per campionatura.

2 I controlli comprendono:

a. l’adempimento delle condizioni e degli oneri cui è vincolata l’autorizzazione;

b. lo stato degli animali, nonché i locali, i parchi e le attrezzature;

c. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali;

d. la tenuta del registro di controllo dell’effettivo degli animali.

Art. 109 Registro di controllo dell’effettivo degli animali

I commerci autorizzati di animali tengono un registro di controllo dell’effettivo degli animali per le specie di animali selvatici secondo gli articoli 84 e 85, nonché per i conigli, i cani e i gatti domestici, il quale contiene, per ogni specie, le seguenti indicazioni:

a. l’aumento (data; nascita o provenienza; numero);

b. la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se conosciuta; numero).

Art. 110 Autorizzazione di detenzione per il cessionario

Gli animali per la detenzione dei quali è necessaria un’autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste presentano un’autorizzazione valida secondo gli articoli 87 o 105.