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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
animali in cui essi sono trattati, come pure per l’impiego di animali vivi a scopi pubblicitari devono essere chieste dall’organizzatore della manifestazione.
2 L’autorità cantonale esamina la domanda e decide se devono essere presentati documenti supplementari.
Art. 107 Notificazione di mutamenti importanti
Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo del loro impiego, i locali, i parchi o le attrezzature o riguardanti i requisiti del personale devono essere notificati preventivamente all’autorità cantonale. Quest’ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.
Art. 108 Controlli
1 L’autorità cantonale controlla i commerci di animali almeno una volta all’anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’autorità può prolungare l’intervallo di tempo prima di effettuare il controllo successivo, ma al massimo fino a tre anni. Le borse di animali, le esposizioni di animali e i mercati di piccoli animali in cui essi sono trattati, come pure l’impiego di animali a scopi pubblicitari devono essere controllati per campionatura.
2 I controlli comprendono:
a. l’adempimento delle condizioni e degli oneri cui è vincolata l’autorizzazione;
b. lo stato degli animali, nonché i locali, i parchi e le attrezzature;
c. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali;
d. la tenuta del registro di controllo dell’effettivo degli animali.
Art. 109 Registro di controllo dell’effettivo degli animali
I commerci autorizzati di animali tengono un registro di controllo dell’effettivo degli animali per le specie di animali selvatici secondo gli articoli 84 e 85, nonché per i conigli, i cani e i gatti domestici, il quale contiene, per ogni specie, le seguenti indicazioni:
a. l’aumento (data; nascita o provenienza; numero);
b. la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se conosciuta; numero).
Art. 110 Autorizzazione di detenzione per il cessionario
Gli animali per la detenzione dei quali è necessaria un’autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste presentano un’autorizzazione valida secondo gli articoli 87 o 105.