Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 77Fedlex · Rapporto sui risultati
DVBTO, FFVFF, GWS, OCARE, SVSB, SVWM, TVKFR e TVSU chiedono di inserire in un ulteriore, nuovo capoverso 6 l’obbligo per l’UFV di organizzare e finanziare una Cattedra universitaria di protezione degli animali presso Vetsuisse. A tale cattedra competerebbe la responsabilità per quanto riguarda l’indipendenza della ricerca e la formazione degli studenti di veterinaria.
GST chiede inoltre che l’UFV sia tenuta a riconoscere, in collaborazione con gli uffici federali competenti, la formazione professionale riguardante animali. KTDTVK e LSCV chiedono che sia specificato l’obbligo per l’UFV di informare i Cantoni e le commissioni cantonali circa nuovi metodi o approcci scientifici che consentano di ridurre il numero di animali impiegati. SVDPA auspica che sia formulato in un nuovo capoverso il principio secondo cui le autorità incaricate della sorveglianza possono affidare determinati compiti a organizzazioni private riconosciute.
Art. 209 Ordinanze dell’Ufficio federale, Sistema elettronico di notificazione e formulari
EVP, GPS e numerose organizzazioni (172) accolgono con pieno favore la sostituzione delle direttive vigenti, non vincolanti dal punto di vista giuridico, con disposizioni concrete nell’Ordinanza sulla protezione degli animali e ordinanze tecniche dell’Ufficio federale. SGENS e VFFL, viceversa, concepiscono questo articolo come un eccesso di regolamentazione che esula dalla protezione degli animali, e avanzano la richiesta di depurarlo fino a proporzioni più ragionevoli.
JU, KTJU e SP chiedono di specificare nel capoverso 1 che l’UFV può emanare ordinanze di natura tecnica “nell’interesse del benessere degli animali”. KTBE chiede che nel capoverso 2 sia menzionato unicamente il fatto che l’UFV mette a disposizione un Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali.
I modelli di formulari di cui al capoverso 3 devono comprendere anche una rubrica relativa all’origine degli animali (AG), quelli di cui al capoverso 4 l’indicazione della specie e del numero degli animali (VFAFI, OCARE). Secondo UNETHF, nel capoverso 5 lettera a, è assolutamente necessario prestare attenzione a che il Sistema elettronico di notificazione sia compatibile con i sistemi di acquisizione dati già in uso. INTPHA chiede che siano stralciate le lettere d, e, f ed h e che il capoverso 7 faccia riferimento unicamente agli animali con mutazioni patologiche.
Art. 210 Veterinario cantonale
KTLU, KTFR, LU, NW, OW, STVT, SZ, TVL, UR e ZG chiedono che questa disposizione venga armonizzata con l’Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. La funzione di direttore del servizio specializzato deve poter essere esercitata, così come accade nell’ambito dell’igiene delle carni, anche da altra persona qualificata diversa dal veterinario cantonale, tuttavia sotto la responsabilità di quest’ultimo. Secondo UNZHNT il processo di nomina è superfluo, poiché per ogni Cantone lavora solo un veterinario cantonale. UNETHF mette in discussione la competenza specialistica dell’Ufficio veterinario per quanto riguarda il servizio specializzato per la protezione degli animali, individua un conflitto di interessi tra le misure in materia di epizoozie e la protezione degli animali, e chiede quindi che l’organizzazione del servizio specializzato per la protezione degli animali sia affidata ai Cantoni.
KTLU, LU, NW, OW, STVT e UR propongono di sostituire “formazione specifica approfondita” con “formazione specifica” nel capoverso 2.
IGFH chiede che le autorità cantonali emanino direttive tali da garantire una valutazione uniforme sull’intero territorio svizzero per quanto concerne i comportamenti aggressivi superiori alla norma.
Art. 211 Compiti del veterinario cantonale
BL e KTBL notano l’assenza nel capoverso 2 di qualunque rimando ai compiti derivanti dalla legislazione sulle epizoozie e in materia di derrate alimentari per il cui adempimento è parimenti responsabile il veterinario cantonale. UNIBEIT chiede che sia apportata una rettifica in termini linguistici: “... die Kantone ...... zuweisen, die ihr oder seiner Tätigkeitsgebiet berühren” (versione tedesca).
FFVFF, OCARE, STS, TSCHBD, VFAFI e VPSFT chiedono che sia introdotto un nuovo capoverso 3, da cui risulti che il veterinario cantonale tutela i diritti di un danneggiato e/o di una parte nell’ambito di
172 AKUT, ATSV, BBV, CRF, FFVFF, GRTV, GWS, KAGFL, LVSPA, OCARE, SPANE, SPSCHF, STS, TSCHBD, TSCHE, TSCHO, TSVNW, TSVOW, TVFRA, TVFRU, TVGRU, TVHOU, TVKFR, TVKLU, TVKU, TVRU, TVSGU, TVSTU, TVW, TSBB, VAQZ, VPSFT