Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 75Fedlex · Rapporto sui risultati
pubblico. KAGFL, viceversa, insiste sulla necessità di attenersi in maniera esplicita al divieto di effettuare marchiature a fuoco, poiché ciò non comporterebbe alcuno svantaggio in termini economici.
AG, CLS, FSERFM, SVPH e SVPK propongono per la lettera g la formulazione “Anbinden der Zunge” anziché “Fixieren der Zunge” (versione tedesca). UNBPK appoggia espressamente il divieto, poiché nessuno studio scientifico effettuato sinora ha potuto dimostrare l’utilità dell’immobilizzazione della lingua. Secondo SVPM tale pratica potrebbe essere giustificata solo se motivata da un parere medico veterinario, e tutt’al più la disposizione rientrerebbe nei regolamenti ippici. UNIBEIT chiede che sia esplicitamente ammesso “raccogliere la lingua in una reticella senza pericolo di ferimento”.
Art. 202 Pratiche vietate sui cani
ARECR e VFVH accolgono con pieno favore le disposizioni. Per quanto riguarda la pratica di recidere la coda, BS tiene a precisare che il divieto deve riferirsi ai casi in cui l’operazione non è “dovuta a una malattia o a un incidente”. AGGH chiede che continuino ad essere ammessi i collari anti-abbaio o la pistola ad acqua come sistemi educativi.
FFVFF, LSCV, SP, STS e altre 41 organizzazioni di protezione degli animali (169) avanzano la richiesta di stralciare la deroga per i cani da tana prevista nella lettera c. AGGH chiede che sia introdotta una deroga per l’utilizzo di animali vivi nei test comportamentali e a fini terapeutici, a condizione che intervengano specialisti riconosciuti a livello cantonale e che non vengano causate sofferenze agli animali.
BL, KTBL e ZH chiedono che il divieto di importare cani con la coda recisa sancito dall’OITE (170) sia indicato anche alla lettera d. FFVFF, SP e le organizzazioni di protezione degli animali auspicano che sia vietata in termini generali l’importazione di cani. IGPH chiede di introdurre un obbligo di autorizzazione per l’importazione di cani con la coda recisa, affinché possano prendere parte alle esposizioni solo i cani importati legalmente.
Art. 203 Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi (Decapoda)
SVFA e molte altre associazioni di pesca constatano come coloro che praticano la pesca con la lenza siano gli unici sportivi ad essere richiamati al dovere. AG, SZ, SVFA e KFiVBL chiedono che l’articolo sia stralciato, poiché gli aspetti riguardanti i pesci sarebbero già regolati nella legislazione sulla pesca. Secondo VSFZ e SNPT lo stralcio è giustificato poiché i pesci non avvertirebbero alcun dolore e tutte le motivazioni sarebbero infondate. I pescatori sportivi non provocherebbero ai pesci maggiori sofferenze di quanto non facciano i cormorani, per i quali non vige alcun divieto relativo all’ardiglione.
AJFSG, FiSO, SVFA, e ZGKFV appoggiano il divieto di organizzare gare di pesca (lett. a) a condizione che esso non si applichi alla pesca praticata da piccoli gruppi di amici o di membri di
un’associazione. TG, TI, VSKTSO e ZH chiedono anch’essi che siano precisate le disposizioni in deroga. AI, FiBE, FR, FTAP, LDT, SFiV e ZH fanno notare che la regolamentazione di questa materia rientrerebbe nella sfera di competenza dei Cantoni, che le gare di pesca sono vietate da anni e che quindi la lettera a potrebbe essere stralciata.
Per quanto riguarda la lettera b, FiBE, FiSO, SVFA e ZGKFV chiedono sia precisato che resta comunque ammesso, nei tempi e nei tratti consentiti, rigettare in acqua il pesce, qualora sia stato catturato involontariamente un esemplare che a giudizio personale supera la misura minima. SFiV appoggia sostanzialmente la disposizione, ma chiede che sia stralciata, poiché sarebbe subordinata alla sovranità cantonale.
Secondo AI, FiLU, FiUR, FR, FTAP, KFiVGR, LDT, OW, SFiV, VS e ZH la regolamentazione riguardo all’ardiglione è subordinata alla sovranità cantonale. Il suo utilizzo sarebbe già ridotto al minimo, il divieto (lett. c) andrebbe stralciato. Il divieto assoluto renderebbe impossibili determinate tecniche di pesca come l’uso della camolera o la pesca con “torchons” o “trimmers”; inoltre AG, AJFSG, FiBE, FiSO e SVFA sono dell’avviso che questa disposizione comporterebbe un notevolissimo aggravio degli oneri amministrativi. Secondo SPATY il divieto pregiudicherebbe sensibilmente l’entità della cattura e aumenterebbe, stando all’esperienza, il tasso di mortalità tra i pesci troppo piccoli rigettati in acqua.
FiBE chiede che sia stralciato il divieto di trasportare pesci e decapodi vivi e di rifinirli su ghiaccio o in acqua ghiacciata (lett. d) nonché il divieto di ricorrere a mezzi ausiliari per i decapodi (lett. e). Queste
169 AKUT, ATSV, CRF, DVBTO, GRTV, KGLTV, KVSGTS, LVSPA,OCARE, SHTSCH, SJT, SPANE, SPSCHF, STVT, SVDPA, SVSB, TSCHBD, TSCHE, TSCHO, TSCHRT, TSBB, TSVNW, TSVOW, TVBSBJ, TVKFR, TVFRA, TVFRU, TVGRU, TVHOU, TVKLU, TVKU, TVRU, TVSGU, TVSTU, TVSU, TVSW, TVUR, TVW, VAQZ, VFAFI, VPSFT 170 Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)