Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
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disposizioni non farebbero che rendere ancora più fitta la selva normativa senza alcuna utilità di fatto. Inoltre gli animali devono essere trasportati vivi su ghiaccio per essere sottoposti alle analisi circa la peste dei gamberi.
Art. 204 Pratiche vietate su altri animali Il divieto di utilizzare il trespolo e le gabbie da richiamo (lett. c) nonché i rivestimenti in carta vetrata (lett. d) è accolto con pieno favore dalle organizzazioni di protezione degli animali. Secondo UNIBEIT il divieto dovrebbe essere inserito nelle note dell’allegato 2, relativo alla detenzione, poiché non si tratterebbe di vere e proprie pratiche.
4.13 Capitolo 13: Ricerca
Art. 205 Ricerca
DVBTO, GWS e TVKFR chiedono la creazione di una Cattedra universitaria di protezione degli animali presso la facoltà Vetsuisse; la competenza in materia di organizzazione e finanziamento spetterebbe all’UFV. IACVG, RESAL, SGVE e SGES chiedono che sia compresa in questo articolo Forschung 3R. SR3R propone di precisare l’espressione “trattamento rispettoso degli animali” specificando “... animali utilizzati negli esperimenti”.
4.14 Capitolo 14: Misure amministrative
Art. 206 Cauzione
BE e KTBE chiedono che, oltre alla cauzione, sia prevista la possibilità di imporre al richiedente la presentazione di un certificato attestante la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile. FRC chiede che gli aspetti riguardanti la cauzione siano regolati in una direttiva dell’UFV.
Art. 207 Diniego e revoca di autorizzazioni
BE e KT BE propongono di introdurre un nuovo articolo che preveda la possibilità per l’autorità concedente di predisporre le necessarie misure in caso di infrazione alla legislazione in materia di protezione degli animali (istruzioni ai detentori di animali, misure di formazione per animali o detentori, limitazione degli animali detenuti a determinate specie o a un determinato numero di esemplari). IACVG e RESAL rinviano agli articoli 23 e 24 della Legge sulla protezione degli animali.
4.15 Capitolo 15: Esecuzione
Art. 208 Sorveglianza, formazione e informazione
DGHT, IGTFAG e SDS ritengono che ci siano ancora lacune da colmare in vista dell’applicazione e attuazione del presente articolo. Poiché l’applicazione a livello esecutivo varia notevolmente da Cantone a Cantone, dovrebbe essere affidato a un collegio arbitrale paritetico il compito di dirimere con decisione vincolante le eventuali controversie.
Alcuni partiti (EVP, GLPZH, GPS, SP) e numerose organizzazioni (171) chiedono che l’articolo sia ampliato in misura sostanziale. Nel capoverso 3 andrebbe inserita l’indicazione per cui l’incarico di provvedere all’informazione per alcune tematiche specifiche dovrebbe essere affidato a organizzazioni private con un mandato di prestazioni. Spetterebbe al Consiglio federale definire i requisiti qualitativi di questi privati. Inoltre il capoverso 4 (nuovo capoverso) dovrebbe imporre all’UFV di allestire ogni anno, all’attenzione del Parlamento, un rapporto sulla protezione degli animali, comprensivo di informazioni circa l’andamento e lo stato dell’esecuzione della legislazione in materia. Il rapporto dovrebbe essere pubblicato. Il capoverso 5 (nuovo capoverso) deve prevedere l’obbligo per i Cantoni di notificare con cadenza annuale all’UFV tutte le decisioni prese in relazione all’esecuzione della legislazione in materia di protezione degli animali.
171 AKUT, ATSV, BBV, BIOSUI, CRF, DVBTO, FFVFF, FIBL, GRTV, GWS, KAGFL, LVSPA, OCARE, SPANE, SPSCHF, STS, SVSB, SVWM, TSBB, TSCHBD, TSCHE, TSCHO, TSVNW, TSVOW, TVFRA, TVFRU, TVGRU, TVHOU, TVKFR, TVKLU, TVKU, TVRU, TVSGU, TVSTU, TVSU, TVW, VAQZ, VFAFI, VKMB, VPSFT