Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/19: 11e révision de l'AVS (mesures relatives aux prestations) · 23 pagine
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siano sufficienti al finanziamento della prestazione di prepensionamento. Il centre patronal è anch’esso dell’opinione che l’AVS non debba prevedere in alcun caso una normativa sul prepensionamento e che questo tema debba essere oggetto di accordi tra le parti sociali nell’ambito della previdenza professionale.
9.4 Beneficiari
I Cantoni eccepiscono che il gruppo di beneficiari non può essere definito in modo sufficientemente preciso. LU è del parere che dal punto di vista materiale si possa eventualmente giustificare la combinazione tra età ed esclusione dalle prestazioni di disoccupazione. NE pensa che i criteri determinanti per la concessione di una prestazione di prepensionamento debbano essere la durata dell’attività lucrativa o lo sforzo fisico legato al lavoro e non il bisogno economico. JU e TI preferirebbero un sistema in cui venisse riconosciuto un diritto generale alle PC in caso di riscossione della rendita anticipata all’età di 62 anni. Secondo VD il gruppo di destinatari non è chiaramente definito e non è dimostrato che la prestazione soddisfi le aspettative degli interessati.
I partiti politici che si sono espressi in merito al gruppo di destinatari lo hanno fatto in modo critico. Per il PLR, il criterio sulla cui base è riconosciuto il diritto, ossia le “condizioni economiche modeste”, è molto vago. Il partito auspica che l’obiettivo della prestazione di prepensionamento sia descritto più dettagliatamente e secondo criteri più chiari (p. es. la prova che sono state applicate misure di reinserimento nel quadro dell’assicurazione contro la disoccupazione o dell’aiuto sociale). Per il PLS va evitato che il sistema spinga in generale i lavoratori a ritirarsi anticipatamente dalla vita attiva. In questo senso, il PPD propone un altro modello fondato sugli anni di attività lucrativa e sugli accrediti per compiti educativi e assistenziali, auspicando dati più precisi sulla cerchia dei beneficiari.
Per quanto riguarda le associazioni mantello dell’economia, la SIC è del parere che il numero di beneficiari sia troppo limitato. Vi sono persone a basso e medio reddito che sul mercato del lavoro devono far fronte agli stessi problemi di chi vive in condizioni economiche modeste. Secondo la SIC per queste persone il progetto non propone alcuna soluzione.
Tra le altre organizzazioni interessate, Giuriste Svizzera critica il pregiudizio previsto a scapito delle coppie sposate, poiché il reddito del partner verrebbe preso in considerazione per il calcolo della prestazione. Essa chiede inoltre (quale soluzione transitoria) che la prestazione di prepensionamento sia estesa alle vedove di età superiore ai 50 che non hanno diritto alla rendita vedovile. La SCST si esprime a favore di un modello fondamentalmente diverso e chiede che venga riconosciuto il diritto ad una rendita di vecchiaia AVS intera a partire dai 62 anni nel caso in cui l’assicurato abbia versato contributi per un periodo di 40 anni.
9.5 Esportazione
Tra i Cantoni prevale il timore che, in caso di sostituzione della Direttiva (CEE) n. 1408/711 con la Direttiva (CE) n. 883/042, a medio termine la prestazione di prepensionamento debba essere esportata (SZ, ZG, OW, BE, LU, UR, BS, AI, ZH e TI). Per SO la condizione indispensabile affinché la proposta sia approvata è l’impossibilità di esportare la prestazione di prepensionamento.
Per quanto riguarda i partiti politici, il PLS chiede l’elaborazione di misure di accompagnamento nel caso in cui la Direttiva (CE) fosse adottata. Anche l’USAM dubita che si possa evitare l’esportazione di questa prestazione. Se il Consiglio federale volesse mantenere la prestazione di prepensionamento, quest’ultima dovrebbe essere disciplinata in modo tale da evitarne l’esportazione. In caso contrario, le possibilità che il progetto sia
1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. 2 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera).