Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
b. nei limiti di un immobile, tra due immobili contigui oppure tra due immobili dirimpettai separati da una strada, un vicolo, una linea ferroviaria o un corso d’acqua;
c. all’interno di una stessa azienda, tra società madre e filiali o all’interno di un gruppo;
d. all’interno delle corporazioni di diritto pubblico e tra di esse.
Art. 3 Eccezioni all’obbligo di notifica
1 Non sottostanno all’obbligo di notifica:
a. i fornitori di servizi di telecomunicazione internazionali con sede all’estero, che delegano la gestione della parte terminale dei loro collegamenti in Svizzera ad altri fornitori regolarmente annunciati;
b. i fornitori che offrono servizi di telecomunicazione unicamente nei limiti di una concessione per radiocomunicazioni,di durata inferiore a un mese.
2 Previo esame, l’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) può esonerare dall’obbligo di notifica i fornitori che offrono servizi di telecomunicazione di scarsa rilevanza economica e tecnica, destinati esclusivamente ad applicazioni scientifiche.
Art. 4 Registrazione della notifica
1 L’Ufficio federale tiene una lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione che si sono annunciati.
2 Aggiorna costantemente tale lista. Può stralciare i fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno cessato la loro attività. Si fonda in particolare sui dati che i fornitori interessati gli hanno presentato a scopi statistici, conformemente all’articolo 59 capoverso 2bis lettera d LTC.
Art. 5 Indirizzo postale in Svizzera
I fornitori di servizi di telecomunicazione con sede all’estero devono indicare un indirizzo postale in Svizzera, che faccia stato legalmente per il recapito di comunicazioni, ordini di comparizione e decisioni.
Art. 6 Diritto di collegamento di un impianto terminale di telecomunica-
zione
1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può rifiutare per motivi tecnici il collegamento di impianti terminali di telecomunicazione alle relative interfacce, se tali impianti soddisfano le esigenze di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione (OIT).