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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

2 L’Ufficio federale può autorizzare un fornitore di servizi di telecomunicazione a rifiutare o sopprimere il collegamento di un impianto terminale di telecomunicazione che soddisfa le esigenze di cui all’articolo 7 OIT oppure a non fornire più alcun servizio a tale impianto, qualora vi sia il pericolo che quest’ultimo provochi interferenze radiotecniche o danni alla rete o al suo funzionamento. L’Ufficio federale può inoltre adottare altre misure appropriate.

3 In caso di emergenza, un fornitore di servizi di telecomunicazione può, per proteggere la rete, escluderne immediatamente un impianto terminale di telecomunicazione e, se possibile, fornire gratuitamente e rapidamente un’alternativa all’utente. Il fornitore informa senza indugio l’Ufficio federale.

Art. 7 Interfacce delle reti di telecomunicazione

1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve segnalare all’Ufficio federale i tipi di interfacce che mette a disposizione per accedere alle reti.

2 Prima di mettere a disposizione del pubblico i servizi offerti mediante tali interfacce, deve rendere noti i dati tecnici che le concernono, in modo preciso e adeguato. Gli aggiornamenti di questi dati tecnici devono essere resi noti senza indugio.

3 I dati tecnici devono essere sufficientemente dettagliati, così da consentire la fabbricazione di impianti terminali in grado di utilizzare tutti i servizi di telecomunicazione offerti mediante l’interfaccia corrispondente.

4 L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 8 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

I fornitori che, per i loro servizi, utilizzano lo spettro delle radiofrequenze sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’ordinanza del 6 ottobre 19973 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC).

Art. 9 Posti di tirocinio

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a offrire almeno il 3 per cento dei posti di lavoro sotto forma di posti di tirocinio. Dei posti a tempo parziale si tiene conto secondo il grado di attività.

2 Se il fornitore ricorre a terzi per offrire i suoi servizi di telecomunicazione, è tenuto a garantire nei loro confronti il rispetto dell’obbligo di cui al capoverso 1 per quanto concerne i servizi subappaltati.

Art. 10 Provvedimenti per garantire la trasparenza dei prezzi

1 Prima che un suo cliente stabilisca con un cliente di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione un collegamento che possa incidere sulle tariffe correnti, il fornitore che emette la fattura deve informarlo sui costi supplementari che ciò potrebbe comportare, gratuitamente, in modo semplice e senza fare uso di pubblicità. Al

3 RS 784.102.1