Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 40 pagine
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Tabella 3: Nuova portata del servizio universale Servizio Osservazioni
Servizio di telefonia pubblico obbligo già esistente
Comunicazioni via fax obbligo già esistente
Servizio supplementare: informazione sui conteggi obbligo già esistente
Servizio supplementare: blocco delle comunicazioni obbligo già esistente
uscenti
Chiamata di soccorso obbligo già esistente
Servizio di trasmissione dati obbligo già esistente
Telefoni pubblici obbligo già esistente
Servizio di trascrizione per audiolesi obbligo già esistente
Servizio di intermediazione di SMS per audiolesi nuovo obbligo
Servizio d’elenco e di commutazione per ipovedenti obbligo già esistente
Servizio d’elenco e di commutazione per altri disabili nuovo obbligo
Accesso alla rete a banda stretta obbligo già esistente
Accesso alla rete a banda larga nuovo obbligo
Iscrizione nell’elenco degli utenti obbligo già esistente
Tabella 4: Servizi esclusi dal servizio universale
Servizio supplementare: informazioni sulle chiamate obbligo per tutti gli FST indesiderate
Servizio supplementare: soppressione dell’identificazione obbligo per tutti gli FST Servizio supplementare: estratto delle tasse obbligo per tutti gli FST Servizio supplementare: deviazione di chiamate Escluso
Accesso agli elenchi degli utenti Escluso
6 Il servizio universale nell'Unione europea
Nel 2002 l’Unione europea ha emanato una nuova direttiva sul servizio universale9. Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, la regolamentazione europea si spinge ben oltre la concessione per il servizio universale attualmente in vigore in Svizzera. Vengono ad esempio emanate direttive sull’allestimento dei contratti tra fornitori e clienti finali. Una sostanziale differenza nei confronti della Svizzera risiede anche nella verifica dei costi netti: in seno all’Ue è il regolatore a dover valutare se i costi netti fatti valere sono un onere insostenibile per il fornitore del servizio o meno (unfair burden). Quest’ultimo ha diritto alla compensazione dei costi netti solo se l’onere è insostenibile. In Svizzera non è previsto questo margine di manovra. All’Ue il fondo di compensazione può essere finanziato sia tassando tutti i fornitori, sia tramite contributi statali diretti. La LTC prevede invece un fondo che va alimentato dai fornitori di servizi di telecomunicazione concessionari.
9cfr.http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/legislation/index_en.htm#dir_2002_22_ ec