Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 40 pagine

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comunicazioni, sia direttamente mediante un contatore, oppure al più tardi 15 minuti dopo il collegamento. Il titolo e il contenuto dell’art. 32 OST sono modificati in conseguenza. Inoltre, è stato soppresso l’obbligo di fornire il servizio supplementare di deviazione delle chiamate.

Il servizio di trascrizione per audiolesi è completato con un servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS) e il servizio d'elenco e di commutazione è esteso alle persone con difficoltà motorie che soffrono di un handicap tale da impedire loro di selezionare un numero telefonico.

I prezzi massimi dei collegamenti tradizionali non sono stati modificati. D’altronde, è stato previsto un nuovo prezzo massimo di 69 franchi (IVA esclusa) per la messa a disposizione di un collegamento a banda larga che comprende l'utilizzo di Internet e l'accesso al servizio telefonico pubblico. Per tener conto calo generale dei prezzi delle comunicazioni, il prezzo massimo per le chiamate nazionali e stato corretto al ribasso e portato a 7.5 centesimi al minuto (IVA esclusa). I prezzi massimi per la tariffa ridotta e la tariffa notturna sono stati soppressi. È mantenuta la possibilità di arrotondare ai successivi 10 centesimi l'importo fatturato per ogni comunicazione.

Inoltre, soltanto il prezzo delle comunicazioni stabilite da un telefono pubblico in direzione di un collegamento mobile deve corrispondere al prezzo richiesto agli altri abbonati. Il prezzo di una comunicazione stabilita da un telefono pubblico in direzione della rete fissa non deve più corrispondere al prezzo applicato per gli altri abbonati del servizio telefonico pubblico. Ciononostante, in caso di chiamate nazionali da telefoni pubblici, si applica il prezzo massimo per le comunicazioni nazionali di 7.5 centesimi al minuto, IVA esclusa.

Sono stati modificati anche gli articoli sul finanziamento del servizio universale. La remunerazione dell'anticipo, versato dal concessionario, del contributo d'investimento è ora calcolata in base al tasso in vigore per le obbligazioni della Confederazione e non più al tasso di mercato (art. 33 cpv. 5 OST). Inoltre, il contributo non sarà versato se entro dodici mesi il concessionario non fornisce le informazioni richieste per calcolare l'importo del contributo d'investimento (art. 33 cpv. 7 OST). Il nuovo art. 34 cpv. 5 OST permette di colmare una lacuna nel caso in cui le tasse di concessione non verrebbero pagate.