Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

1.2 Sezione 2: Obblighi del concessionario del servizio universale

Art. 19 Prestazioni del servizio universale

Per non ostacolare gli sviluppi tecnologici del concessionario del servizio universale e in particolare delle future tecnologie di collegamento alla rete, gli obblighi contenuti nell’art. 19 cpv. 1 lett. a sono stati suddivisi nelle seguenti prestazioni.

- servizio telefonico pubblico: prestazione che consiste nel permettere agli utenti di effettuare e ricevere, in tempo reale, delle chiamate telefoniche nazionali e internazionali e delle comunicazioni via fax;

- servizio di trasmissione dati: servizio che permette, tra l’altro, l’accesso a un fornitore di servizi Internet con una determinata capacità di trasmissione dati;

- collegamento: messa a disposizione di punti fissi terminali di rete (vari tipi di collegamento).

Queste definizioni rispettano il principio di totale neutralità dal punto di vista tecnologico.

Art. 19 cpv. 1 lett. a

L’art. 19 cpv. 1 lett. a definisce il servizio telefonico pubblico. Esso consiste nella possibilità data all’utente di effettuare e ricevere, in tempo reale, telefonate nazionali e internazionali.

L’obbligo del concessionario di fornire un collegamento adatto è stato trasferito all’art. 20 cpv. 2 come pure il diritto dell’utente di beneficiare di un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico.

L’obbligo di garantire un servizio di trasmissione dati è ora contenuto nella nuova lettera cbisdi questo capoverso.

Art. 19 cpv. 1 lett. b

Va notato che tre servizi supplementari sono stati soppressi dal servizio universale in quanto la loro fornitura è già prescritta da altre disposizioni dell’ordinanza.

Infatti, la possibilità data a un abbonato di informarsi sulle chiamate abusive è già prevista all’art. 60 cpv. 3 OST. Precisiamo che questa disposizione si applica a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione.

La soppressione dell’indicazione del numero chiamante è invece prescritta all’art. 61 OST. Questa disposizione si applica a tutti i FST, a condizione tuttavia che la fornitura del servizio sia tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole.

La messa a disposizione di un estratto delle tasse, o di una fatturazione dettagliata è prevista all’art. 60 cpv. 2 OST. Anche questo disposto concerne tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione. Tuttavia occorre completarlo affinché gli utenti possano chiedere una fatturazione dettagliata in ogni fattura.

In seguito all’analisi effettuata, (cfr. 3.2.2.2 del “Rapporto sulla modifica dell’OST circoscritta al servizio universale”) è stato soppresso dal servizio universale l’obbligo di fornire un servizio di deviazione delle chiamate.

Risulta infatti che, sebbene molto utile, il servizio di deviazione delle chiamate non riveste un’importanza tale da doverne garantire la fornitura con un intervento normativo. Tanto più che numerosi operatori presenti sul mercato offrono vari servizi di deviazione delle chiamate a condizioni ragionevoli e senza mai esservi stati obbligati. Infine, anche se non esistono alternative perfettamente sostituibili in grado di soddisfare il bisogno di deviazione delle chiamate, lo sviluppo della telefonia mobile, della VoIP e di Internet offre agli utenti la possibilità di rimanere raggiungibili se lo desiderano.