Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
In conclusione, segnaliamo che il servizio che consiste nel fornire un giustificativo delle tasse cambia nome e diventa “informazioni sui conteggi”. L’obbligo che incombe al concessionario del servizio universale è precisato nel nuovo art. 22a.
Art. 19 cpv. 1 lett. cbis
Nella lettera cbisil servizio di trasmissione dati per il collegamento a Internet viene ora elencato separatamente dal servizio telefonico.
Con il diffondersi della tecnologia Internet, i collegamenti dati per l’accesso ad Internet vengono sempre più stabiliti senza passare dalla rete telefonica. L’accesso ad Internet mediante la trasmissione dati via canale vocale viene sempre più sostituito da una connessione diretta ad Internet al punto terminale di rete.
La velocità dei servizi di trasmissione dati dipende dal collegamento utilizzato. Per rimanere neutri dal punto di vista tecnologico, non vengono sanciti valori a livello di ordinanza. La definizione d’interfaccia e la velocità di trasmissione dati al punto terminale di rete si basano sulla capacità dei collegamenti di rete esistenti, perché è necessaria una compatibilità retroattiva delle prestazioni. Altre specifiche funzionali saranno stabilite nelle corrispettive prescrizioni tecniche e amministrative relative al punto terminale di rete.
Art. 19 cpv. 1 lett. d
La fornitura di servizi d’elenco quali il servizio d’informazioni sugli elenchi o l’accesso elettronico alle iscrizioni degli abbonati al servizio telefonico pubblico (ad esempio via Internet) costituisce un mercato a sé che soddisfa pienamente i bisogni dei consumatori. L’obbligo di fornire tali prestazioni nell’ambito della concessione per il servizio universale non è più giustificato ed è stato pertanto soppresso. Infatti, il mercato soddisfa già appieno i bisogni dei consumatori nonostante gli obblighi normativi cui sono sottoposti i fornitori di servizi d’elenco, in particolare chi desidera offrire le sue prestazioni mediante un servizio d’informazione raggiungibile con un numero breve (18xy).
Ricordiamo che le condizioni d’attribuzione di numeri 18xy sono rigide e soddisfano le esigenze imposte finora nell’ambito del servizio universale, ossia l’accessibilità delle informazioni nelle tre lingue ufficiali, in qualunque momento e da qualunque collegamento telefonico in Svizzera. Inoltre, i fornitori di servizi d’informazione sugli elenchi che offrono le loro prestazioni mediante numeri 18xy sono tenuti ad offrire un servizio comprendente tutte le iscrizioni di tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico. Grazie alle condizioni d’attribuzione dei numeri 18xy si garantisce dunque l’«universalità» degli elenchi per i servizi offerti mediante numeri 18xy.
A testimonianza dell’esistenza di un mercato segnaliamo che, a metà 2005, erano operativi vari numeri 18xy oltre al tradizionale 111, utilizzabile ancora fino a fine 2006 dagli operatori telefonici per dare accesso al loro servizio d’informazione sugli elenchi. Infine, esistono numerose alternative che permettono di soddisfare la domanda (elenchi su carta e servizi d’elenco sotto forma elettronica).
Per maggiori dettagli è possibile consultare l’analisi riportata al punto 3.2.3 del “Rapporto sulla modifica dell’OST circoscritta al servizio universale”.
Art. 19 cpv. 1 lett. f
La messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione per audiolesi che tratti anche le chiamate d’emergenza continuerà a far parte del servizio universale, poiché è chiaro che nessun’impresa fornirebbe una simile prestazione su basi puramente commerciali.
In seguito ad un’analisi approfondita, (cfr. punto 3.3.3 del “Rapporto sulla modifica dell’OST circoscritta al servizio universale”) si è ritenuto opportuno completare il servizio universale in modo da includere un servizio di intermediazione di SMS per