Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/115: Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi) · 11 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: F133-0605
Per la Confederazione, l’entrata in vigore dell’ordinanza non comporterà costi supplementari per le attività di supporto, consulenza e controlling dell’esecuzione. Si può invece presumere che, entro il termine di sei anni previsto per l’attuazione, i Cantoni avranno bisogno di risorse supplementari. Gli oneri legati all’attuazione saranno molto diversi da Cantone a Cantone, in quanto non tutto il territorio nazionale è interessato in egual misura dall’inventario (differenze regionali). Delle differenze si osservano inoltre già allo stato attuale dell’attuazione. Anche per tali oneri supplementari, la Confederazione dovrà versare delle indennità conformemente all’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza.
I fondi complessivi previsti nel piano finanziario comprendono anche i costi futuri legati all’attuazione dell’ordinanza sui prati secchi a partire dal 2008. Già ora, la Confederazione versa ai Cantoni indennità per la protezione dei prati secchi secondo l’articolo 18 LPN. In base alle stime dei costi effettuate, si prevede tuttavia che i contributi per le misure di protezione e di manutenzione raddoppieranno, il che richiede una ridefinizione delle priorità nell’ambito del budget relativo alla LPN.
Una percentuale considerevole delle indennità sarà versata attraverso i sussidi previsti dall’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) e dall’ordinanza sulla qualità ecologica (OQE, per quanto riguarda la qualità e l’interconnessione). Non si tratta tuttavia di costi supplementari, bensì della quota di contributi ecologici per la coltivazione estensiva dei prati spettante ai prati e pascoli secchi secondo l’OPD come pure per la qualità e l’interconnessione secondo l’OQE. Si prevede inoltre di modificare l’OQE in modo tale da consentire il versamento di sussidi anche per i pascoli estensivi.
4 Commento alle singole disposizioni
L’articolo 1 stabilisce lo scopo e i principi dell’ordinanza. I prati e i pascoli secchi d’importanza nazionale devono essere protetti e valorizzati tenendo conto di un’agricoltura e di un’economia forestale sostenibili. In tal modo si vuole ribadire che una gestione agricola adeguata da parte di aziende agricole gestite secondo i principi della sostenibilità costituisce la premessa indispensabile per la conservazione e la valorizzazione degli oggetti PPS. Ciò vale anche per la gestione del bosco là dove è interessato direttamente (pascoli alberati, pascoli boschivi) o indirettamente in quanto elemento strutturale (margine boschivo). Riconoscendo il ruolo centrale e di sostegno svolto da un’utilizzazione agricola adeguata, si vogliono convincere i gestori dell’importanza della gestione ottimale e della cura degli oggetti e ricompensarli mediante un vantaggio di carattere economico per la loro azienda. È l’unico modo per creare le premesse necessarie affinché le tipiche specie PPS presenti negli oggetti e nelle aree limitrofe possano trarre benefici a lungo termine da tali misure di protezione e valorizzazione.
L’articolo 2 rinvia all’elenco degli oggetti contenuto nell’allegato 1. L’allegato 1 comprende l’elenco degli oggetti d’importanza nazionale. Gli oggetti la cui messa a punto non è ancora terminata sono elencati nell’allegato 3. La relativa disposizione transitoria figura all’articolo 17.
L’articolo 3 contiene nel capoverso 1, alla stregua delle altre ordinanze sulla protezione dei biotopi, un rinvio alla pubblicazione separata con la descrizione degli oggetti (allegato 2 con le schede degli oggetti e le relative spiegazioni). Anche tale pubblicazione è parte integrante dell’ordinanza, ma, visto il suo carattere particolare, secondo l’articolo 4 della legge federale del 21 marzo 1986 sulle Raccolte delle leggi e sul Foglio federale (legge sulle pubblicazioni ufficiali; RS 170.512) è inclusa nella Raccolta Ufficiale soltanto con il titolo, la relativa ordinanza e l’ente presso cui può essere ottenuta (Pubblicazione della descrizione degli oggetti in materia di biotopi protetti, RS 170.54). Le schede degli oggetti comprendono la rappresentazione cartografica, la descrizione e la caratterizzazione dei singoli oggetti come pure delle indicazioni relative agli obiettivi di protezione. Inoltre, determinano l’ubicazione degli oggetti sulla carta nazionale, di solito in scala 1:10’000, in via eccezionale in scala
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