Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/115: Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi) · 11 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: F133-0605

L’articolo 12 capoverso 1 stabilisce che anche la Confederazione è tenuta a conservare intatti gli oggetti conformemente all’obiettivo di protezione nell’ambito della propria attività. L’allegato 2 stabilisce le competenze per ordinare le misure necessarie.

L’articolo 13 obbliga i Cantoni a presentare alla Confederazione, con scadenza biennale, un rapporto sullo stato della protezione dei prati e pascoli secchi durante i primi 6 anni successivi all’entrata in vigore dell’ordinanza, ovvero dopo l’iscrizione degli oggetti nell’allegato 1. Le informazioni fornite devono consentire in particolare di illustrare anche a terzi i progressi realizzati nell’ambito dei lavori di attuazione. Devono inoltre presentare un grado di concretezza tale da permettere di effettuare resoconti differenziati in merito all’efficacia delle misure adottate e allo stato di attuazione degli obiettivi. Vanno inoltre indicati gli eventuali problemi e le possibili soluzioni.

L’articolo 14 capoverso 1 disciplina la consulenza e il sostegno che l’Ufficio federale fornisce ai Cantoni. La consulenza per i lavori di inventariazione è garantita fino alla conclusione degli stessi, dopodiché i lavori di consulenza dell’Ufficio federale e di sostegno all’esecuzione proseguiranno con le risorse di personale disponibili.

Il capoverso 2 indica che i contributi per la delimitazione degli oggetti, le misure di protezione e di manutenzione all’interno di questi ultimi, la protezione preventiva, l’eliminazione dei pregiudizi nonché la preparazione, l’ideazione e l’attuazione degli accordi programmatici si basano sull’articolo 18d capoversi 1 e 3 LPN. L’attuazione sarà accompagnata anche da attività di consulenza e comunicazione.

L’articolo 15 sottolinea l’importanza fondamentale della collaborazione tra le autorità del settore agricolo e forestale e i servizi incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

L’articolo 16 disciplina la procedura relativa allo stralcio di un oggetto dall’inventario.

L’articolo 17 sottopone a titolo transitorio gli oggetti elencati nell’allegato 3, che devono ancora essere completati e che potranno quindi essere inclusi nell’allegato 1 al più presto con la seconda serie, a una regola provvisoria di protezione e di sostegno (capoverso 1). Il capoverso 2 stabilisce dove questi oggetti possono essere consultati.

L’articolo 18 stabilisce la data dell’entrata in vigore.

Allegati

L’allegato 1 contiene l’elenco degli oggetti di importanza nazionale, ordinati per Cantone.

L’allegato 2 contiene, in una pubblicazione separata e sempre classificate per Cantoni, la

descrizione e la rappresentazione cartografica dell’ubicazione dei singoli oggetti, oltre a spiegazioni generali sulle schede degli oggetti stessi.

L’allegato 2 riporta inoltre, per ogni Cantone, una tabella sinottica di tutti gli oggetti nonché gli elenchi degli oggetti ordinati per numero.

L’allegato 3 elenca tutti gli oggetti la cui messa a punto non è ancora terminata.

11/11 18.64/2005-00425/01/02/04/F133-0605