Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/115: Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi) · 11 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: F133-0605
1:25’000. Non è oggetto della pubblicazione la descrizione dei comprensori di valorizzazione, la cui definizione e delimitazione sono di competenza dei Cantoni.
Secondo le disposizioni di cui al capoverso 2, i raccoglitori degli inventari possono essere consultati presso l’UFAM e presso i competenti servizi designati dai Cantoni, normalmente i servizi specializzati nella protezione della natura e del paesaggio.
L’articolo 4 capoverso 1 assegna ai Cantoni il compito di definire i confini esatti degli oggetti (allegato 1) dopo aver sentito i proprietari fondiari e gli usufruttuari (gestori).
Per stabilire i confini esatti di un oggetto, i Cantoni sono in gran parte vincolati dalla cartina contenuta nel raccoglitore dell’inventario (allegato 2). Grazie alla grande precisione del piano federale in scala 1:10’000 e alla disponibilità in forma digitale dei dati sul territorio, i Cantoni dovrebbero essere in grado di effettuare la delimitazione parcellare degli oggetti in modo semplice e rapido. Ciò presuppone tuttavia che i piani corografici e parcellari cantonali siano disponibili in forma digitale in un sistema di informazione geografico (SIG). Poiché i PPS dipendono ampiamente dallo sfruttamento agricolo, è opportuno tenere conto, all’atto della delimitazione esatta dei confini, della situazione concreta dell’unità di gestione (di solito la parcella).
È possibile tenere conto delle parcelle includendo le vicinanze immediate dei PPS (in particolare gli elementi di confine). Nel caso degli oggetti PPS, le zone cuscinetto sono necessarie soltanto in via eccezionale quando lo sfruttamento delle superfici limitrofe minaccia gli oggetti stessi, come ad esempio qualora un’area a coltivazione intensiva, concimata o sulla quale vengono spruzzati prodotti fitosanitari (ad es. un vigneto), si trovi nelle immediate vicinanze di un oggetto. All’atto della definizione esatta dei confini dell’oggetto o della zona cuscinetto è opportuno tenere conto degli elementi di confine (come siepi, margini boschivi ecc.), dato che contribuiscono direttamente al valore dell’oggetto.
Obiettivo dell’indagine conoscitiva è quello di garantire ai proprietari fondiari e agli usufruttuari direttamente interessati il diritto di essere sentiti, soprattutto in considerazione del fatto che la protezione dei biotopi comporta una sensibile limitazione dei diritti di proprietà. Benché la disposizione non preveda né la collaborazione obbligatoria con gli interessati né il loro consenso, la loro collaborazione e la loro disponibilità nei confronti della realizzazione degli obiettivi di protezione costituiscono un fattore determinante per la buona riuscita delle misure. In linea di principio, tuttavia, la scelta della procedura, la definizione esatta dei confini come pure la tutela giuridica degli oggetti rientrano nella competenza dei Cantoni, i quali beneficiano quindi di un adeguato margine di discrezionalità.
Il capoverso 2 definisce i casi per i quali i Cantoni, secondo l’articolo 6 capoverso 4 e l’articolo 7 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700), devono consultare i servizi della Confederazione in merito alla definizione dei confini degli oggetti. I Cantoni devono in tal ambito tenere conto in particolare delle concezioni e dei piani settoriali con cui, in base all’articolo 13 della LPT e dopo aver consultato i Cantoni, la Confederazione definisce e coordina le sue attività a incidenza territoriale. La Confederazione redige periodicamente un compendio all’attenzione dei Cantoni sulle concezioni e sui piani settoriali vigenti (art. 24 ordinanza sulla pianificazione del territorio; OPT; RS 700.1).
Nel caso in cui i confini esatti non siano ancora determinati, il capoverso 3 contempla infine come soluzione transitoria una procedura di accertamento volta a stabilire, in risposta a una richiesta motivata, l’appartenenza di un terreno a un oggetto di cui agli allegati 1 o 3. Questa soluzione transitoria è necessaria per garantire certezza giuridica agli usufruttuari, dato che il Consiglio federale non definisce gli oggetti in riferimento alle parcelle.
L’articolo 5 capoverso 1 affida ai Cantoni la competenza di designare comprensori di valorizzazione e fornisce la definizione legale di questi ultimi. Secondo tale definizione, i comprensori di valorizzazione sono territori che comprendono uno o più oggetti contigui nonché gli habitat naturali 6/11
18.64/2005-00425/01/02/04/F133-0605