Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/115: Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi) · 11 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: F133-0605
• favorire la dinamica territoriale (in particolare la convivenza tra forme e intensità diverse di
sfruttamento);
• integrare maggiormente il paesaggio (incentivare uno sviluppo del territorio sostenibile e orientato
agli obiettivi, favorire l’armonizzazione con altre politiche settoriali che hanno un’incidenza sul territorio);
• lo strumento dei comprensori di valorizzazione dovrebbe inoltre agevolare l’applicazione e
l’esecuzione della protezione dei PPS, consentire il rispetto delle peculiarità territoriali e socioeconomiche a livello regionale e incoraggiare la realizzazione di soluzioni globali ad ampio raggio.
Un’ulteriore novità è rappresentata dall’articolo 15, che costituisce un articolo di coordinamento e indica espressamente l’importanza di una stretta collaborazione tra i servizi competenti per la definizione delle misure di protezione e di manutenzione e i servizi agricolturali e selvicolturali specializzati.
L’ordinanza si compone di quattro parti:
1 il testo normativo vero e proprio, che comprende 18 articoli, assegna in particolare ai Cantoni il
compito di definire i confini precisi degli oggetti e attribuisce loro la competenza di designare i comprensori di valorizzazione per i PPS in base a determinati criteri. In entrambi i casi i Cantoni sono tenuti ad adottare tempestivamente le misure di protezione e di manutenzione adeguate;
2 l’allegato 1 elenca, ordinati per Cantone, tutti gli oggetti destinati ad essere integrati nella prima
serie. L’elenco comprende 3’128 oggetti;
3 una pubblicazione separata (allegato 2) contiene per ogni oggetto una cartina, una descrizione e
indicazioni su obiettivi di protezione specifici;
4 l’allegato 3 contiene l’elenco dei 15 oggetti la cui messa a punto non è ancora terminata.
Dopo aver sentito le cerchie interessate, l’UFAM emanerà delle raccomandazioni che tratteranno in maniera approfondita gli aspetti della protezione e della manutenzione dei prati e pascoli secchi di importanza nazionale7. Tali raccomandazioni sono parte integrante dell’indagine conoscitiva e saranno pubblicate contemporaneamente all’ordinanza.
3 Ripercussioni finanziarie della nuova normativa
A partire dal 1997 gli oggetti rilevati e valutati dalla Confederazione sono stati comunicati annualmente ai Cantoni interessati. Tali Cantoni erano tuttavia già tenuti ad assicurarne la protezione e la manutenzione in base all’articolo 29 OPN (cpv. 1 lett. a). Inoltre, conformemente a quanto disposto dall’articolo 18d LPN, venivano già versati contributi federali per la manutenzione e la cura dei prati e pascoli secchi conosciuti. In tale ambito, gran parte delle spese sussidiabili era destinata a futuri oggetti d’importanza nazionale.
In seguito all’introduzione della NPC, le indennità non sono più versate per la copertura dei costi delle misure di protezione e di manutenzione, bensì direttamente per le prestazioni fornite dai Cantoni, previamente concordate a livello globale nel quadro di appositi accordi programmatici. Oltre che sull’importanza degli oggetti da proteggere, l’ammontare delle indennità si basa sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni fornite, sul grado di minaccia a cui sono esposti gli oggetti da proteggere, sulla complessità delle misure, sulla qualità delle prestazioni fornite e sugli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. Da un primo rilevamento dello stato di attuazione è emerso che, a livello nazionale, tali disposizioni sono già applicate sul 30 per cento della superficie, che viene così tutelato dal punto di vista giuridico.
7 Ufficio federale dell’ambiente, UFAM (ed.): Vollzugshilfe zum Inventar der Trockenwiesen und –weiden von nationaler 4/11 Bedeutung. Progetto del 15.12.2006 per l’indagine conoscitiva. 18.64/2005-00425/01/02/04/F133-0605