Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/115: Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi) · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/Numero d’incarto: F133-0605
valorizzazione delle particolarità (ad es. delle peculiarità regionali legate alle specifiche condizioni naturali e colturali), della struttura (elementi strutturali e di confine) e della dinamica (mosaici di utilizzazioni, successioni e strutture presenti sul territorio) tipiche dei prati e pascoli secchi. Le schede degli oggetti riportano le caratteristiche uniche che contraddistinguono gli oggetti selezionati, in modo da fornire un supporto ai Cantoni per la definizione concreta degli obiettivi e delle priorità. La lettera c contempla inoltre, come obiettivo di protezione, anche un’agricoltura e una selvicoltura gestite all’insegna dei principi della sostenibilità. In tal modo si vuole ricordare ancora una volta che gli obiettivi di protezione stabiliti dall’ordinanza possono essere realizzati soltanto con l’aiuto di aziende agricole e forestali che operano all’insegna dei principi di sostenibilità.
Il capoverso 2 specifica gli obiettivi di protezione per gli oggetti ubicati nei comprensori di valorizzazione. Tale capoverso indica come importanti obiettivi di protezione l’interconnessione tra gli oggetti in questione con altri oggetti e con gli habitat e gli elementi strutturali limitrofi, naturali e seminaturali, nonché la valorizzazione della qualità ecologica.
Dette disposizioni fanno esplicito riferimento alla concezione della valorizzazione regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura (ordinanza sulla qualità ecologica, OQE; RS 910.14). Il coordinamento della procedura tra l’ordinanza sui prati secchi e l’OQE assume in tal ambito un’importanza centrale. L’ordinanza sui prati secchi rappresenta per i Cantoni uno strumento che permette loro di avviare in maniera attiva e mirata, presso enti regionali, Comuni e gestori, delle concezioni e dei progetti destinati alla valorizzazione regionale della qualità e all’interconnessione in regioni ricche di PPS e di impostarli secondo gli obiettivi di protezione dei PPS. Sulle superfici utili agricole devono quindi essere applicate, ricorrendo all’ausilio degli attuali strumenti OQE, soluzioni inter- e intraaziendali, nonché regionali, basate specificatamente sui PPS. Nelle regioni d’estivazione, dove l’OQE non è applicata, l’ordinanza sui prati secchi sostiene e promuove una procedura analoga. Anche in questo caso, l’ordinanza permette ai Cantoni di avviare e di eseguire progetti complessivi che tengano conto degli aspetti ecologici, economici e sociali legati alla sostenibilità. A seconda del caso, si raccomanda l’elaborazione di un piano di gestione secondo gli articoli 9 e 10 dell’ordinanza sui contributi d’estivazione (OCest; RS 910.133).
Il capoverso 3 rinvia alle indicazioni relative agli obiettivi di protezione specifici, stabilite anche nelle schede degli oggetti nella pubblicazione di cui al capoverso 1 (allegato 2).
L’articolo 7 precisa i due casi nei quali è possibile derogare agli obiettivi di protezione secondo l’articolo 6.
Secondo il capoverso 1, degli interventi in oggetti contemplati nell’allegato 1 sono ammessi soltanto per progetti direttamente legati al sito di ubicazione e che sono utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o per un altro interesse pubblico preponderante d’importanza nazionale. Chiunque deroghi a tale obiettivo è tenuto ad adottare le migliori misure di protezione e di ripristino possibili o adeguate misure sostitutive.
Secondo il capoverso 2, una deroga all’obiettivo di protezione è ammessa se gli oggetti sono parte di un comprensorio di valorizzazione e se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio. In questo caso, la superficie e la qualità dei prati e dei pascoli secchi all’interno del comprensorio di valorizzazione devono essere, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo. Ciò significa che la somma della superficie degli oggetti e la somma di tutti i valori degli oggetti (somma dei sei fattori di qualità9 che determinano il valore complessivo degli oggetti) all’interno di un comprensorio di valorizzazione devono essere almeno conservate. Questo permette di spostare singoli oggetti all’interno di un comprensorio di valorizzazione oppure di cederli a favore dell’ampliamento e della rivalutazione qualitativa di un altro oggetto. A tal fine, è necessario conoscere la qualità e la quantità iniziali di tutti gli spazi vitali degni di protezione presenti all’interno di un comprensorio di valorizzazione, e non solo dei PPS.
9 Grado di isolamento o di aggregazione con altri oggetti PPS nelle vicinanze, grado di vegetazione; potenziale faunistico e 8/11 floristico; grado di diversità della vegetazione e grado di collegamento con altri tipi di habitat nelle vicinanze. 18.64/2005-00425/01/02/04/F133-0605