Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/115: Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi) · 11 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: F133-0605
Di regola gli oggetti PPS sono ubicati in regioni agricole o d’estivazione. In base all’articolo 16 capoverso 1 LPT, in linea di principio tali oggetti possono essere lasciati in dette aree. Servono infatti, da un lato, alla conservazione del paesaggio o alla compensazione ecologica e, dall’altro, si prestano alla realizzazione di determinati compiti nell’agricoltura (lett. a). D’altra parte, tuttavia, è nell’interesse generale che essi continuino ad essere coltivati (lett. b). Secondo l’articolo 18c capoverso 1 LPN, i Cantoni sono chiamati a concordare le misure di gestione, cura e/o rivalutazione adeguate per il raggiungimento degli obiettivi di protezione, possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori, nonché a concedere adeguate indennità per eventuali prestazioni supplementari o per l’abbandono dell’utilizzazione.
In linea di principio, i Cantoni possono delimitare anche zone protette secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPT. Ordinanze di protezione possono rivelarsi idonee soprattutto nel caso di zone particolarmente minacciate o ampie zone interconnesse. Ciò riguarda in particolare le zone che possono essere danneggiate da terzi, ad esempio da persone in cerca di ristoro, con cui non sono possibili accordi di tipo contrattuale. Il diritto cantonale può prevedere, invece delle zone protette, altre misure adeguate (art. 17 cpv. 2 LPT). Secondo l’articolo 18 LPT, il diritto cantonale può prevedere altre zone d’utilizzazione (cpv. 1) o prescrizioni su comprensori non attribuiti o il cui azzonamento è differito (cpv. 2). Un’ulteriore possibilità è costituita da concezioni cantonali o regionali di protezione e valorizzazione, quali ad esempio le concezioni cantonali di protezione della natura o le concezioni e i piani di sviluppo regionali.
L’articolo 8 stabilisce, al capoverso 2 lettera b, che nuove costruzioni e impianti o modificazioni del terreno sono ammessi soltanto se non contrastano con gli obiettivi di protezione. Tra le utilizzazioni incompatibili con gli obiettivi di protezione figurano ad esempio gli impianti per il drenaggio di superfici a siccità variabile (in zone dove habitat secchi e umidi sono strettamente interconnessi) o per l’irrigazione (ad es. con impianti di irrigazione a pioggia nuovi), per l’estrazione di pietrame (ad es. di pietra calcarea) o per l’aratura della superficie.
Le lettere c, d ed e dell’articolo 8 elencano le misure ritenute particolarmente utili per realizzare gli obiettivi di protezione, poiché esercitano un grande influsso sulla qualità e sulla funzionalità degli oggetti. La lettera c affida ai Cantoni il compito di promuovere le utilizzazioni esistenti e nuove degli oggetti, in particolare le forme di utilizzazione agricola e forestale improntate ai principi della sostenibilità, che sono imprescindibili per realizzare gli obiettivi di protezione, come pure di provvedere affinché anche le attività turistiche e ricreative tengano conto di tali obiettivi. Sono inoltre adatte misure volte alla conservazione, al miglioramento o alla creazione di elementi strutturali negli oggetti (lett. d) oppure misure volte alla valorizzazione di specie animali e vegetali minacciate nonché delle loro biocenosi (lett. e), come ad esempio la creazione di margini boschivi stratificati o di siepi con un ampio bordo erboso, l’allestimento di cumuli di rami o la conservazione di strisce di erba vecchia13.
Nel caso dei comprensori di valorizzazione, si applicano in genere per analogia le misure di cui all’articolo 8.
L’articolo 9 stabilisce un termine unico di sei anni per la la definizione esatta dei confini e per ordinare le misure di protezione e di manutenzione. Il termine dovrebbe essere adeguato in quanto i Cantoni disporranno dei dati relativi al censimento e alla classificazione nell’anno successivo ai rilevamenti cartografici.
L’articolo 10 obbliga i Cantoni a proteggere a titolo preventivo gli oggetti (allegati 1 e 3) che non sono sufficientemente protetti al momento dell’emanazione dell’ordinanza.
L’articolo 11 affida ai Cantoni il compito di eliminare, ogni qualvolta se ne presenti l’occasione, i pregiudizi che compromettono il raggiungimento dell’obiettivo di protezione. Per pregiudizi si intendono sia un’utilizzazione impropria, una costruzione o un impianto sia rischi derivanti da sostanze pericolose.
13 Ufficio federale dell’ambiente, UFAM (ed.): Vollzugshilfe zum Inventar der Trockenwiesen und –weiden von nationaler 10/11 Bedeutung. Progetto del 15.12.2006 per l’indagine conoscitiva. 18.64/2005-00425/01/02/04/F133-0605