Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/115: Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi) · 11 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: F133-0605

L’articolo 8 capoverso 1 prevede che i Cantoni, dopo aver consultato i proprietari fondiari, i gestori e gli usufruttuari interessati adottino le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento degli obiettivi di protezione. Si sottolinea inoltre che tali misure sono, di norma, oggetto di accordi secondo l’articolo 18c capoverso 1 LPN. Visto che i prati e i pascoli secchi dipendono quasi completamente da un’utilizzazione regolare ma estensiva, la conservazione e la promozione di un’utilizzazione agricola e selvicolturale adeguata di queste superfici assumono una particolare importanza.

In base all’articolo 18a capoverso 2 LPN, la protezione e la manutenzione degli oggetti sono affidate in linea di principio alla competenza dei Cantoni. Questi ultimi svolgono pertanto un compito federale. Nel caso in cui non si riesca a stipulare alcun accordo, i Cantoni sono tenuti ad assicurare la protezione degli oggetti con altri mezzi10. In tale ambito si applicano i principi elencati qui di seguito.

Quali misure idonee di protezione degli oggetti entrano in linea di conto gli accordi di cui all’articolo 18c capoverso 1 LPN, stipulati tra il Cantone e gli usufruttuari (di regola i gestori, o, se necessario e opportuno, i proprietari fondiari). Nel caso in cui non venga stipulato alcun accordo e un oggetto sia minacciato, i Cantoni emanano le relative disposizioni, delimitano zone di protezione oppure adottano altre misure di protezione idonee (art. 18c cpv. 3 e 4 LPN). In tale ambito osservano il principio di proporzionalità e concedono alla persona interessata il diritto di essere sentita.

Con la consultazione dei proprietari fondiari e degli usufruttuari direttamente interessati si vuole sottolineare che la collaborazione attiva e l’atteggiamento positivo nei confronti degli obiettivi di protezione costituiscono un fattore di successo decisivo per la riuscita delle misure di protezione. Anche nell’ambito delle necessarie misure di cui al capoverso 2 lettera a concernenti il diritto in materia di pianificazione del territorio, i proprietari fondiari interessati beneficiano dei diritti procedurali indispensabili per difendere i loro interessi.

Il capoverso 2 prescrive le direttive federali minime per le misure di protezione e manutenzione che i Cantoni devono adottare.

Secondo la lettera a, i Cantoni sono tenuti a provvedere affinché i piani, le prescrizioni, le autorizzazioni e le concessioni che disciplinano l’utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto in maniera adeguata dell’ordinanza. Questa prescrizione poggia direttamente sull’articolo 26 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1). Soltanto gli strumenti previsti dalla legislazione sulla pianificazione del territorio (introduzione di oneri e condizioni nelle zone di sfruttamento, creazione di zone protette) garantiscono che gli oggetti siano tutelati dal punto di vista giuridico.

Indipendentemente dalla scelta degli strumenti, i Cantoni devono armonizzare la pianificazione dell’utilizzazione cantonale e comunale con le prescrizioni previste dall’ordinanza, ovvero a orientarle in primo luogo alla realizzazione degli obiettivi di protezione. Ciò è anche nell’interesse della certezza giuridica dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. Infatti, essi rimangono vincolati dalle disposizioni degli accordi anche in caso di mancato adeguamento dei piani in seguito alla conclusione di questi ultimi e qualora i due strumenti non siano armonizzati. Dato che gli accordi sono stati stipulati in applicazione del diritto federale, quest’ultimo prevale sul diritto di utilizzazione cantonale e comunale11.

È comunque sempre opportuna l’inclusione degli oggetti nella pianificazione settoriale cantonale, la quale deve assicurare in primo luogo un coordinamento sufficiente fra interessi privati e interessi pubblici divergenti. Nell’ambito della pianificazione dell’utilizzazione, impostata in base alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio, è invece necessario trovare delle soluzioni adatte per gli oggetti, applicando gli strumenti del diritto cantonale12.

10 MAURER Kommentar NHG, Zürich 1997, art. 18c, n. marg. 18, p. 421.

11 FAHRLÄNDER Kommentar NHG, Zürich 1997, art. 18c, n. marg. 56, p. 384.

12 9/11 FAHRLÄNDER Kommentar NHG, Zürich 1997, art. 18, n. marg. 11, pp. 351/352. 18.64/2005-00425/01/02/04/F133-0605