Rapporto (Tribunale federale dei brevetti)
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 22 pagine
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le azioni civili strettamente collegate andrebbero contemplate anche quelle che si basano su altri diritti commerciali di protezione.
11 partecipanti alla consultazione sono favorevoli a un’estensione della competenza alle azioni concernenti le invenzioni dei lavoratori dipendenti e i rimborsi agli inventori (PS, RA1, economiesuisse, Unione degli imprenditori, AIPPI, VSP, ACBIS, INGRES, LES, Interpharma, swissmem). Il PS propone inoltre l’introduzione di una procedura di conciliazione per le controversie concernenti i rimborsi agli inventori, nonché – con riferimento al disciplinamento unitario dell’articolo 332 CO – di estendere la competenza del tribunale alle azioni in virtù della legge sul design.
Il Tribunale cantonale SH e il tribunale commerciale di SG ritengono adeguato il disciplinamento del capoverso 2 secondo cui il Tribunale federale dei brevetti è competente per l’emanazione di provvedimenti urgenti. VD sostiene che la disposizione disciplina lo stesso oggetto dell’articolo 23 capoverso 1, fondando tuttavia un’altra competenza. Il PS propone di fare un’aggiunta alla disposizione secondo cui l’esecuzione delle misure spetta ai Cantoni.
economiesuisse, l’Unione degli imprenditori, AIPPI, VSP, INGRES, LES, Interpharma e swissmem chiedono di attribuire al Tribunale federale dei brevetti anche la competenza per l’esecuzione delle sue sentenze.
PA2 ritiene che il Tribunale federale dei brevetti dovrebbe essere competente in prima istanza per le controversie materiali e in seconda istanza per quelle procedurali.
VD propone una modifica redazionale.
Articolo 28
BL accoglie con favore le norme procedurali in quanto complemento sensato al CPC che tiene conto delle particolarità dei processi in materia di brevetti.
BE e il tribunale commerciale di BE osservano che è necessario un coordinamento con l’entrata in vigore del CPC.
hkbb propone una modifica del campo di applicazione del CPC.
PA2 propone di prevedere la possibilità della mediazione.
Articolo 29
RA1 e hkbb si esprimono a favore dell’autorizzazione a comparire come rappresentanti delle parti dei consulenti in brevetti ai sensi della legge federale sui consulenti in brevetti (LCB). La partecipazione dei consulenti in brevetti renderebbe più facile la comunicazione tra i rappresentanti e il Tribunale federale dei brevetti. Anche AROPI e PA1 ritengono che ai consulenti in brevetti debba essere concesso il diritto di rappresentare le parti mediante una disposizione di legge esplicita. I singoli requisiti dovrebbero essere stabiliti dalla corte plenaria. Di tale avviso è anche suissEPA che inoltre chiede di stabilire a livello di legge anche i requisiti che i rappresentanti devono soddisfare dal punto di vista procedurale e del diritto materiale. PA2 ritiene ingiustificato privilegiare gli avvocati.
Per contro il PLS e RA2 intendono riconoscere il diritto alla rappresentanza soltanto agli avvocati, che tuttavia possono essere sostenuti dai consulenti in brevetti. Anche la FSA intende affidare in ogni caso agli avvocati la condotta processuale, poiché ciò presuppone conoscenze giuridiche, in particolare in materia di diritto processuale civile.
economiesuisse, l’Unione degli imprenditori, AIPPI, ACBIS, INGRES, LES, LIPAV, Interpharma e swissmem ritengono che il diritto di rappresentanza dei consulenti in brevetti debba essere disciplinato nella legge e propongono un disciplinamento dettagliato in merito. Ai consulenti in materia di brevetti ai sensi della LCB andrebbe concesso un diritto generale di essere sentiti e di partecipazione nonché un diritto di rappresentanza nelle questioni concernenti la validità legale. economiesuisse, l’Unione degli imprenditori e Interpharma osservano inoltre che il diritto di rappresentanza unica e il diritto di partecipazione dovrebbero essere disciplinati nella LCB. LIPAV rileva infine che bisognerebbe disci-