Rapporto (Tribunale federale dei brevetti)

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

Il tribunale commerciale di SG propone di stralciare l’articolo 35 e applicare in modo adeguato il CPC.

Articolo 36 Lingua del procedimento

economiesuisse, l’Unione degli imprenditori, Interpharma e AIPPI si esprimono a favore del disciplinamento proposto. AIPPI e ACBIS osservano che nel regolamento del tribunale devono essere fissate le regole in base alle quali stabilire la lingua del procedimento.

FSA, ACBIS, ACSOEB, INGRES e swissmem criticano la mancanza di certezza del diritto e i problemi pratici ad essa connessi come ad esempio la scelta di un rappresentante delle parti. Anche suissEPA propone di chiarire se la lingua del procedimento è stabilita in generale o di caso in caso e se nella procedura scritta e nel dibattimento deve essere usata la stessa lingua. RA2 chiede di tenere conto della lingua ufficiale del domicilio del convenuto.

La possibilità, prevista dal capoverso 2, di scegliere anche altre lingue e in particolare l’inglese è accolta con favore da BL, EPFL e AIPPI. Il PLS desidera limitare le lingue a quelle ufficiali e all’inglese. JU è scettico e la FSA chiede di stralciare la disposizione. RA2 ritiene infelice la formulazione proposta; un’altra lingua dovrebbe poter essere scelta come lingua del procedimento e a seconda delle circostanze dovrebbe essere consentito inoltrare atti scritti in una lingua diversa da quella del procedimento. suissEPA chiede un disciplinamento esplicito che stabilisca quali altri lingue si possono usare. hkbb propone di garantire che la sentenza sia pronunciata in una lingua ufficiale.

PA1 osserva che il capoverso 3 va inteso nel senso che si possono inoltrare in una lingua non ufficiale i documenti, ma non altri testi scritti. Pertanto nel capoverso 2 va chiarito che il disciplinamento previsto si applica solo alla parte orale del procedimento.

ACSOEB propone una modifica del capoverso 3 poiché normalmente le parti capiscono l’inglese senza problemi.

Il tribunale commerciale di SG propone di stralciare l’articolo 36 e applicare in modo adeguato il CPC.

Articolo 37

RA2 ritiene inappropriato permettere soltanto osservazioni scritte inerenti al referto.

TAF presuppone che le parti possono commentare e verificare le opinioni espresse dal perito mediante la richiesta di delucidazioni e il completamento della perizia, come previsto dall’articolo 184 capoverso 4 CPC.

RA1, AIPPI, VSP, INGRES e LES ritengono adeguato e necessario un disciplinamento esplicito della possibilità dei giudici con una formazione tecnica di esprimere pareri, della verbalizzazione di questi ultimi e del diritto delle parti di esprimere un parere. Inoltre AIPPI osserva che nel caso di provvedimenti d’urgenza dovrebbe essere possibile richiedere brevi perizie. Sarebbe in questo caso opportuno ricorrere a un giudice con una formazione tecnica.

economiesuisse, l’Unione degli imprenditori, Interpharma e hkbb propongono di riprendere l’articolo 180 capoverso 3 CPC secondo cui, qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.

Il tribunale commerciale di SG propone di stralciare l’articolo 37 e applicare in modo adeguato il CPC.

PA1 propone una modifica redazionale in adeguamento al CPC e AROPI osserva in generale che l’articolo va coordinato con le pertinenti disposizioni del CPC.

Articolo 38 Osservazioni in merito alle risultanze probatorie

RA2 ritiene un ostacolo inutile l’esigenza di una richiesta motivata e superfluo fissare un termine.

Il tribunale commerciale di SG propone di stralciare l’articolo 38 e applicare in modo adeguato il CPC.

AROPI osserva che l’articolo va coordinato con le pertinenti disposizioni del CPC.

Articolo 39 Dibattimento