Rapporto (Tribunale federale dei brevetti)
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 22 pagine
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Allegato
In considerazione della sua vigilanza amministrativa, il TF propone di menzionare nell’articolo 1 capoverso 2 LTF anche il Tribunale federale dei brevetti. Inoltre non sarebbe auspicabile la biforcazione del ricorso che conseguirebbe dalla modifica proposta dell’articolo 86 capoverso 1 LTF. Per questo motivo ai ricorsi contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti andrebbe dichiarato generalmente applicabile il ricorso in materia civile.
PA1 e hkbb propongono di adattare gli articoli 1 e 5 CPC in riferimento al loro campo di applicazione.
4.3 Proposte nuove
Il TF ritiene infelice la denominazione, poiché creerebbe ulteriore confusione. Se al Tribunale federale, al Tribunale penale federale e al Tribunale amministrativo federale si aggiunge ancora un Tribunale federale dei brevetti, il cittadino avrebbe ancora più difficoltà a distinguerli.
INGRES propone una disposizione che disciplini le procedure per i provvedimenti. I provvedimenti urgenti non dovrebbero essere disposti senza far ricorso alle competenze specifiche dei giudici con una formazione tecnica. Per tale motivo il giudice unico deve poter far ricorso ai giudici con una formazione tecnica come consulenti oppure chiedere brevi perizie.
5 Pubblicazione
Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061) sono accessibili al pubblico: la documentazione, al termine della consultazione i pareri pervenuti e il riassunto dei risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.
Le versioni integrali dei pareri possono essere consultati presso l’IPI.
Il presente rapporto sui risultati della consultazione è messo a disposizione dei mass media. La Cancelleria federale lo metterà inoltre a disposizione del pubblico in forma elettronica. L’IPI informerà della pubblicazione i partecipanti alla consultazione indicando l’indirizzo del documento elettronico presso la Cancelleria federale.