Rapporto (Tribunale federale dei brevetti)
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
BS mette in dubbio che la presentazione in forma scritta delle arringhe da parte delle parti renda più rapido il procedimento.
Il tribunale commerciale di SG propone di stralciare l’articolo 39 e applicare in modo adeguato il CPC.
AROPI osserva che l’articolo va coordinato con le pertinenti disposizioni del CPC.
Articolo 40
EvB ritiene troppo lungo il termine di due mesi e propone un disciplinamento che preveda la conclusione del procedimento entro un mese. Inoltre non è disciplinato il caso in cui la quantità di produzione è insufficiente. In tale contesto si propone che non debba venir richiesta la prova di aver svolto trattative infruttuose, se la quantità di produzione prevista nella licenza obbligatoria originaria non deve essere superata di più del 25 per cento.
Articolo 41
economiesuisse, l’Unione degli imprenditori, Uni GE, FSA, AIPPI, VSP, ACBIS, la maggioranza dei membri di ACSOEB, INGRES, LES, hkbb e Interpharma accolgono fondamentalmente con favore la disposizione. hkbb aggiunge che deve essere fatta chiarezza sul modo in cui i risultati delle descrizioni possono essere eventualmente usati anche come mezzi di prova in procedimenti stranieri. Nove partecipanti alla consultazione (economiesuisse, l’Unione degli imprenditori, FSA, VSP, ACBIS, ACSO-EB, INGRES, LES e Interpharma) rilevano che i segreti aziendali e di fabbricazione devono essere mantenuti. La descrizione non dovrebbe essere sfruttata abusivamente per scoprire tali segreti. AIPPI chiede un’aggiunta secondo cui il risultato della descrizione è messo a disposizione del richiedente per l’esame e secondo cui il tribunale può emanare provvedimenti per proteggere la parte che si oppone alla richiesta. Anche la FSA propone di disciplinare l’utilizzazione delle informazioni ottenute dalla descrizione.
VD osserva che le opinioni sono divergenti: da una parte la disposizione è considerata troppo imprecisa, dall’altra si preferisce stralciare l’articolo 41 e adattare invece l’articolo 77 della legge federale sui brevetti d’invenzione (LBI). Anche INGRES e LES propongono di stralciare l’articolo 41 e adattare l’articolo 77 LBI. Dello stesso avviso è anche ACSOEB, poiché in tal modo si chiarirebbe che la descrizione può essere richiesta nella procedura relativa ai provvedimenti e non come mezzo di assunzione delle prove. Anche economiesuisse, l’Unione degli imprenditori e Interpharma si esprimono a favore di un disciplinamento nella LBI sulla scorta dell’articolo 77 LBI. Inoltre si dovrebbero disciplinare dettagli quali la partecipazione delle parti o la loro rappresentanza.
ZH e il tribunale commerciale di ZH chiedono di chiarire se la descrizione serve all’assunzione delle prove o (anche) all’informazione preliminare del titolare del brevetto. Nel secondo caso bisognerebbe disciplinare il modo in cui utilizzare i risultati. La disposizione dovrebbe comunque soddisfare esigenze molto alte. Inoltre andrebbe statuito l’obbligo di mantenere il segreto e chiarire che la sua violazione costituisce un reato.
RA2 ritiene che a una parte debba essere concessa la possibilità di richiedere la descrizione anche nel caso in cui le venga imputata una violazione del diritto. La descrizione dovrebbe inoltre essere effettuata facendo ricorso a un giudice con una formazione tecnica. Anche il PS appoggia tale richiesta nel caso in cui i giudici sono giuristi. Per quanto riguarda l’adozione di provvedimenti urgenti dovrebbe partecipare o dirigere la procedura almeno un giudice con una formazione tecnica, poiché i giuristi non sarebbero adatti per tale compito.
swissmem è contraria all’introduzione del sequestro delle contraffazioni. Non sarebbe chiaro come si possa evitare che si scoprano ingiustificatamente segreti aziendali, il che causerebbe un notevole indebolimento della Svizzera come sede di innovazione e ricerca.
Articolo 43 Disposizione transitoria
SO ritiene che tutti i casi pendenti debbano essere trasferiti al Tribunale federale dei brevetti al momento dell’istituzione di quest’ultimo, sempreché non sia ancora iniziato il dibattimento.