Rapporto (Tribunale federale dei brevetti)
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
BE non ritiene adeguato affidare alla corte plenaria la competenza per l’emanazione dei regolamenti e propone di delegare tale compito a un altro organo del tribunale o al Consiglio federale.
Articolo 20 Direzione del tribunale
BE si chiede se sia appropriato che i giudici non di carriera siedano nella direzione del tribunale e se i compiti amministrativi non debbano essere affidati alla presidenza o a un altro organo.
BL propone di limitare il numero dei membri per motivi di efficienza.
PA1 propone modifiche redazionali.
Articolo 21 Collegio giudicante
Quattro partecipanti alla consultazione (ZH, BL, tribunali commerciali di ZH e SG) sono del parere che la composizione del collegio giudicante prevista sia adeguata allo scopo. ZH e il tribunale commerciale di ZH ritengono tuttavia che il disciplinamento previsto dal capoverso 2 non sia chiaro e propongono di definire il numero dei membri.
16 partecipanti alla consultazione ritengono che la preponderanza dei giudici con una formazione giuridica non sia adeguata allo scopo. In caso di controversie tecniche in materia di brevetti la maggioranza dei giudici dovrebbe disporre di una formazione tecnica. Bisognerebbe tenere adeguatamente conto delle diverse azioni, alcune di carattere soprattutto tecnico altre di carattere soprattutto giuridico (economiesuisse, Unione degli imprenditori, RA1, AIPPI, VSP, ACBIS, ACSOEB, INGRES, LES, A-ROPI, LIPAV, PA1, suissEPA, hkbb, Interpharma, swissmem).
PA2 si esprime a favore di un collegio giudicante composto esclusivamente da giudici con una formazione tecnica, per cui entrerebbero in questione soltanto i consulenti in brevetti ammessi dall’EPA.
Istituendo il Tribunale federale dei brevetti presso il TAF, sarebbe garantito un sostegno sufficiente da parte di giuristi. PA2 ritiene inoltre lontano dalla realtà il disciplinamento secondo cui il tribunale giudica questioni giuridiche di fondamentale importanza in materia di brevetti come collegio giudicante composto da cinque o più giudici, poiché nella prassi non si pongono questioni di questo tipo.
RA2 osserva che non è chiaro il rapporto tra il capoverso 1 e l’articolo 8 capoverso 1 e predilige in linea di massima quest’ultima disposizione. Una formazione giuridica generale dovrebbe essere un presupposto per la maggioranza dei giudici. Per i giudici con una formazione tecnica, meno numerosi, sarebbero invece sufficienti conoscenze in materia di diritto brevettuale.
Il TAF ritiene che il criterio delle questioni giuridiche di fondamentale importanza (cpv. 2 lett. a) sia contenuto nel criterio dell’elaborazione del diritto giudiziale.
Il disciplinamento previsto dal capoverso 4, secondo cui il collegio giudicante deve sempre comprendere un giudice ordinario, potrebbe ostacolare lo svolgimento dei procedimenti, per cui BL, economiesuisse, l’Unione degli imprenditori, Interpharma e hkkb propongono di rivalutare la questione. AROPI, invece, è a favore del disciplinamento proposto.
Articolo 22 Votazione
PA1 e hkbb propongono una modifica redazionale.
Articolo 23 Giudice unico
Il PS è del parere che l’emanazione di provvedimenti d’urgenza presupponga una formazione tecnica e pertanto dovrebbe obbligatoriamente decidere in merito un giudice con una formazione tecnica.
ZH, RA1 e INGRES attribuiscono grande importanza ai provvedimenti disposti nel corso di dibattimenti in materia di diritto brevettuale, per cui i provvedimenti non dovrebbero essere adottati senza ricorrere alle conoscenze specifiche dei giudici con una formazione tecnica (cpv. 1 lett. b). Il giudice unico dovrebbe perciò ricorrere a giudici tecnici con voto consultivo oppure chiedere brevi perizie. Anche LES si esprime a favore della possibilità di ricorrere a giudici con una formazione tecnica. RA2 propone un disciplinamento secondo cui devono decidere in merito ai provvedimenti urgenti un giudice con una formazione giuridica e uno con una formazione tecnica.