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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 18 pagine
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Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale
Titolo che precede l'articolo 88:
Capitolo 4: Archiviazione e storicizzazione
Art. 88 cpv. 1 e 4
1 L'archiviazione e la storicizzazione dei documenti tecnici deve permettere di ricostruire tutte le modificazioni intervenute durante il periodo di conservazione di cui al capoverso 2.
4 I Cantoni disciplinano l'archiviazione e la storicizzazione degli estratti allestiti giusta gli articoli 65–67.
Art. 90
1 Le digitalizzazioni provvisorie sono sostituite da un primo rilevamento o da un rinnovamento.
2 I Cantoni stabiliscono la data della sostituzione nella loro pianificazione dell'attuazione a lungo termine.
Art. 92 cpv. 2
2 Nelle regioni nelle quali la rete della misurazione esistente non è disponibile o è insufficiente, devono essere determinati quei punti fissi e punti d'appoggio che costituiscono la relazione con il sistema di riferimento geodetico e che sono necessari per la digitalizzazione provvisoria.
Art. 93 rubrica
Livello d'informazione «beni immobili»
Art. 94 rubrica
Livelli d'informazione «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «condotte»
Art. 109
1 Per il riconoscimento giusta l'articolo 30 OMU11 devono essere trasmessi alla D+M i documenti seguenti:
a. la domanda di riconoscimento;
b. una dichiarazione che conferma l'eliminazione delle carenze constatate in occasione dell'esame preliminare giusta l'articolo 27 OMU12;
c. tutti i documenti dell'approvazione cantonale, compreso il rapporto del servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni relativo all'esecuzione e alla verifica della misurazione ufficiale;