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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 18 pagine
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Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale
Art. 4 lett. a, g e h (nuova)
a. Abrogata
g. conclude con il servizio cantonale competente gli accordi di programma;
h. decide in merito a un rilevamento semplificato giusta l'articolo 24 capoverso 2.
Art. 5 lett. g
Il Cantone, entro i limiti della presente ordinanza, è competente segnatamente a:
g. assicurare la tenuta a giorno e l'amministrazione della misurazione ufficiale (art. 80 – 88).
Art. 6
Abrogato
Art. 6bis
Abrogato
Art. 7 Modello dei dati della misurazione ufficiale
1 Un livello d'informazione del catalogo degli oggetti (art. 6 cpv. 2 OMU) è costituito da uno o più temi, un tema è costituito da uno o più oggetti. I temi e gli oggetti dei livelli d'informazione sono stabiliti come segue:
a. livello d'informazione «punti fissi»:
1. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFP1, PFA1),
2. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 2 (PFP2, PFA2),
3. punti fissi planimetrici e punti fissi altimetrici della categoria 3 (PFP2, PFA3);
b. livello d'informazione «copertura del suolo»:
1. edifici,
2. superfici a rivestimento duro suddivise in: strada/sentiero, marciapiede, spartitraffico, ferrovia, aeroporto, bacino idrico e altre superfici a rivestimento duro,
3. superfici humose suddivise in: prati/campo/pascolo, colture intensive (suddivise in vigna e altre colture intensive), giardino, torbiera alta, torbiera bassa e altre superfici humose,
4. superfici acquose suddivise in: acque stagnanti, corsi d'acqua e canneti,
5. superfici boscate suddivise in: bosco fitto, pascolo boscato (suddiviso in pascolo boscato fitto e pascolo boscato rado) e altre superfici boscate,