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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 18 pagine

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Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale

Art. 57 cpv. 3

3 I Cantoni comunicano all'Ufficio federale di topografia le modifiche effettuate ai punti fissi della categoria 2.

Art. 59 Zone con spostamenti di terreno permanenti

Nelle zone con spostamenti di terreno permanenti ai sensi dell'articolo 660a del Codice civile svizzero6, immediatamente prima dell'inizio della misurazione è allestita una rete di punti fissi adeguata alle condizioni specifiche.

Art. 61 cpv. 1

1 Le disposizioni del presente titolo sono applicabili agli altri estratti e ai documenti tecnici giusta l'articolo 6bis capoverso 3 OMU7.

Art. 62

Sono considerati altri estratti giusta l'articolo 6bis capoverso 3 OMU8 la descrizione dei beni immobili, il piano e la tabella di mutazione nonché il piano con il perimetro delle zone con spostamenti di terreno permanenti.

Art. 63

Sono considerati documenti tecnci giusta l'articolo 6bis capoverso 3 OMU9 i protocolli dei controlli, la documentazione originale delle misure, i documenti di lavoro e di controllo, il confronto delle superfici nel caso di rinnovamento, la ripartizione dei piani e il rapporto dell'assuntore dei lavori.

Art. 67 Piano con il perimetro delle zone con spostamenti di terreno permanenti È allestito un piano con il perimetro delle zone con spostamenti di terreno permanenti ai sensi dell'articolo 660a del Codice civile svizzero10.

Titolo che precede l'articolo 73a:

Capitolo 4: Estratti autenticati

Art. 73a (nuovo) Emolumenti

L'emolumento unitario giusta l'articolo 38 capoverso 1 OMU per l'autenticazione di un estratto analogico ammonta a 50 franchi per il primo esemplare e a 5 franchi per ogni ulteriore esemplare.

6RS 210

7 RS 211.432.2

8 RS 211.432.2

9 RS 211.432.2

10 RS 210