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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 18 pagine

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Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale

Titolo che precede l'articolo 80:

Titolo settimo: Amministrazione della misurazione ufficiale, archiviazione e stori-

cizzazione

Art. 80

L'amministrazione della misurazione ufficiale comprende le misure tecnicoorganizzative necessarie per la gestione dei dati, la conservazione, l'archiviazione, la storicizzazione e la sicurezza delle componenti della misurazione ufficiale allo scopo di mantenerne il valore.

Titolo che precede l'articolo 83:

Capitolo 2: Amministrazione dei dati della misurazione ufficiale

Art. 83 lett. a, e

a. situazione di partenza al momento della creazione della banca dei dati numerici di uno o più Comuni con una valutazione della qualità, dello stato d'aggiornamento e della completezza dei lavori precedenti e con una descrizione della documentazione, del genere d'archiviazione e di storicizzazione dei documenti esistenti;

e. descrizione della documentazione tecnica allestita in occasione della misurazione ufficiale e da allestire in occasione della tenuta a giorno, come pure indicazioni concernenti la pertinente archiviazione e storicizzazione;

Titolo che precede l'articolo 86:

Capitolo 3: Amministrazione delle altre componenti della misurazione ufficiale

Art. 86

I Cantoni adottano le disposizioni necessarie per la protezione e l'amministrazione dei segni di materializzazione dei punti fissi e dei punti di confine.

Art. 87

1 Ogni Cantone emana le istruzioni necessarie per l'amministrazione:

a. dei piani per il registro fondiario;

b. degli altri estratti allestiti per la tenuta del registro fondiario e

c. della documentazione tecnica.

2 Il Cantone emana istruzioni sull'archiviazione e la storicizzazione delle componenti della misurazione ufficiale allestite secondo le vecchie disposizioni.