Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 19 pagine

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Art. 13 Procedura e condizioni di ammissione

All’insegnamento per la maturità professionale dev’essere ammesso solo chi ha acquisito i contenuti del livello secondario I in modo tale da avere buone possbilità di conseguire la maturità. Le condizioni d’ammissione rimangono competenza dei Cantoni.

Art. 14 Convalida di apprendimenti già acquisiti

La convalida degli apprendimenti già acquisiti è un principio ripreso dalla nuova legge sulla formazione professionale (cfr. LFPr art. 9 “Promozione della permeabilità”). La dispensa è possibile solo per le materie, non per i campi d’apprendimento interdisciplinari, poiché questi ultimi prevedono particolari obiettivi per l’acquisizione della capacità di studio. L’aver ottenuto una dispensa per determinate materie non esclude che tali materie possano essere utilizzate per il progetto didattico interdisciplinare.

Sezione 4: Valutazione delle prestazioni e promozione

Art. 15 Valutazione delle prestazioni

L’articolo 34 dell’ordinanza sulla formazione professionale di base fissa una scala di valutazione da 1 a 6 (nota migliore) e ammette l’attribuzione di note differenti dalle mezze note solamente nei casi in cui vengono sommate fra loro diverse note (altri sistemi di valutazione sono possibili solo per professioni la cui formazione è impartita all’estero).

La media è ottenuta dalle note delle quattro materie fondamentali, dei due campi d’apprendimento interdisciplinari, delle due materie specifiche e del progetto didattico interdisciplinare. Non sono previste ponderazioni.

Art. 16 Promozione

Il capoverso 4 parte dal presupposto che l’insegnamento scolastico a tempo pieno per la maturità professionale al termine della formazione professionale di base dura di norma solo un anno. Per esperienza non si reputa ragionevole lasciar frequentare fino agli esami finali i titolari di un AFC che non soddisfano le condizioni di promozione.

Art. 17 Insegnamento per la maturità professionale in lingua straniera

La padronanza di più lingue rappresenta un’importante competenza per lo studio e il mercato. Quando possibile, tale competenza dev’essere promossa.

I diplomi di lingue straniere sono conosciuti soprattutto sul mercato. Come già avvenuto finora, essi devono essere inclusi negli esami delle rispettive materie oppure essere convalidati in loro sostituzione.

Sezione 5: Esame di maturità professionale

Art. 18 Definizione

L’esame di maturità professionale è la verifica dell’acquisizione della formazione generale approfondita.

Art. 19 Disciplinamento, preparazione e svolgimento

I Cantoni devono garantire sul loro territorio disposizioni d’esame univoche per gli stessi cicli di studio.

Lo svolgimento dell’esame di maturità professionale dev’essere assicurato dai docenti che hanno tenuto le lezioni.