Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 19 pagine
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Art. 20 Esami finali
Alla fine del ciclo di studio si svolge un esame concernente le materie fondamentali e le materie specifiche. Gli apprendimenti dei campi interdisciplinari vengono acquisiti durante il ciclo di studi. Il progetto didattico interdisciplinare viene elaborato verso la fine del ciclo di studi.
Molteplici sono le riserve nei confronti di una centralizzazione degli esami. Per garantire una maggiore comparabilità dei contenuti e della qualità degli esami, è tuttavia presente la volontà di coordinare per lo meno gli esami scritti. “Preparazione regionale” significa regionale dal punto di vista linguistico, geografico, cantonale o a livello di agglomerato. Un punto importante nella preparazione degli esami finali scritti per diversi cicli di studio è la convalida degli esami anche da parte di altri gruppi redazionali o di esperti.
Art. 21 Periodo
L’anticipo dell’esame durante la formazione per almeno tre delle sei materie permette un’organizzazione ottimale del programma d’insegnamento e una minore pressione psicologica pre-esame. Di regola è più sensato sostenere gli esami delle materie specifiche alla fine della formazione, di modo che gli studenti possano richiamare alla mente più facilmente tali nozioni all’inizio dello studio universitario.
Nei campi d’apprendimento interdisciplinari, per i quali l’accento è posto sulle competenze metodologiche, si deve continuare la formazione fino al termine del ciclo formativo.
Nelle formazioni di base organizzate dalla scuola che prevedono il tirocinio al termine della formazione deve rimanere aperta la possibilità di concludere la maggior parte delle lezioni prima dell’inizio del tirocinio. Il progetto didattico interdisciplinare è escluso da tale regola poiché solamente con la formazione professionale pratica si concretizza il legame con il mondo del lavoro, base del progetto.
Art. 22 Diplomi di lingue riconosciuti
L’inclusione di diplomi di lingue internazionali nell’ambito della formazione professionale di base rappresenta una qualifica importante per il mercato del lavoro. La possibilità di includere diplomi di lingue nell’esame di maturità professionale dev’essere mantenuta solo se tali diplomi sono incentrati sugli obiettivi della formazione nell’insegnamento approfondito di cultura generale e rispettano il livello richiesto relativo alle conoscenze di lingue straniere.
Art. 23 Calcolo delle note
Il programma quadro d’insegnamento stabilisce in quali materie si svolge un esame finale scritto e orale oppure solo scritto o solo orale. In ogni caso la nota complessiva dell’esame non conta più della nota scolastica.
La nota scolastica è determinata dalle prestazioni durante tutta la durata dell’insegnamento. In tal modo anche la maturità professionale assume la normativa standard della formazione professionale di base. Tale normativa concede maggiore libertà per quanto concerne l’organizzazione del programma d’insegnamento, poiché le note scolastiche sono determinate dalle prestazioni in tutta la materia d’insegnamento.
Le regole per l’elaborazione del progetto didattico interdisciplinare finora sono state definite dai Cantoni o dalla scuola professionale. I principi di base definiti al capoverso 5 devono essere precisati nel programma quadro d’insegnamento.
Art. 24 Superamento dell’esame
Per il superamento dell’esame si applicano per analogia le stesse condizioni definite per la promozione. La nota complessiva è data dalla media delle note relative alle quattro materie