Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/14: Ordinanza sulla maturità professionale federale · 19 pagine

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fondamentali, ai due campi d’apprendimento interdisciplinare, alle due materie specifiche e della nota per il progetto didattico interdisciplinare.

Art. 25 Ripetizione

In questo articolo sono stabilite le condizioni per la ripetizione delle materie insufficienti e dei campi d’apprendimento interdisciplinare conclusi in modo insufficiente. La regolamentazione che disciplina la ripetizione di un progetto didattico interdisciplinare insufficiente spetta ai Cantoni. Dal momento che il progetto didattico interdisciplinare viene svolto verso la fine del ciclo di formazione, in caso di prestazioni insufficienti può essere concessa la possibilità di apportare dei miglioramenti già prima della fine del ciclo di studio.

Art. 26 Conseguenze del mancato superamento

Chi frequenta le lezioni di maturità professionale parallelamente al tirocinio e non supera l’esame relativo all’insegnamento approfondito di cultura generale, deve avere la possibilità di concludere il ciclo di studio con l’attestato federale di capacità. Per la parte di cultura generale è determinante l’ordinanza sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale oppure la relativa ordinanza sulla formazione professionale di base, purché l’insegnamento di cultura generale e le conoscenze professionali siano impartite in modo integrativo.

Art. 27 Attestato federale di maturità professionale

L’articolo definisce come vengono riportate le prestazioni dell’esame di maturità professionale nel certificato delle note e come viene certificato un esame di maturità professionale sostenuto in più lingue.

La normativa proposta si basa sulla soluzione applicata con successo nel caso del contratto di tirocinio uniforme (art. 8 cpv. 6 OFPr). Essa consente una flessibilità adatta ai livelli.

Sezione 6: Riconoscimento dei cicli di formazione

Art. 28 Principio, condizioni e procedura

È nuovo l’inserimento dei criteri per il riconoscimento nell’ordinanza.

Art. 29 Revoca del riconoscimento

Art. 30 Qualifiche dei docenti

La base per la qualifica dei docenti è data dal capitolo 6 «Responsabili della formazione professionale» dell’ordinanza sulla formazione professionale. Per i docenti della maturità professionale sono pertinenti gli articoli 40 (cpv. 2 e 3), 43 (Perfezionamento) e 467 (requisiti minimi). I requisiti minimi sono: diploma di grado terziario, formazione pedagogicoprofessionale ed esperienza aziendale di sei mesi.

Secondo l’articolo 40 OFPr le qualifiche per soddisfare i requisiti minimi devono essere conseguite al massimo entro cinque anni dopo l’inizio dell’attività d’insegnamento. In merito alle equivalenze disciplinari dei singoli candidati sono competenti le autorità cantonali. La Confederazione decide solo in merito all’equipollenza di diplomi.

La formazione continua dei docenti deve avvenire nel quadro dello sviluppo della qualità che ogni operatore della formazione professionale deve assicurare ai sensi dell’articolo 8 della legge sulla formazione professionale. L’interdisciplinarità impone degli standard elevati per gli insegnanti. La qualifica a questo riguardo deve essere assicurata mediante offerte di formazione continua.

7 RS 412.101