Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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Se le condizioni previste per l’assistenza giudiziaria sono adempiute, la procedura di ricorso in materia d’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria continuerà ad essere gratuita (fatta salva una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo. È così garantito che venga tenuto conto delle particolarità di ogni caso, in modo che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali. Non va però sottaciuto che il ricorrente chiamato a fornire un anticipo delle spese si rende meglio conto dell’importanza di un’azione giudiziaria portata fino al Tribunale federale. L’obbligo di versare un anticipo delle spese lo indurrà a rinunciare a interporre ricorsi inutili. Come per tutte le procedure di diritto amministrativo, la persona che intende ricorrere nel campo delle assicurazioni sociali deve ponderare accuratamente i pro e i contro prima di presentare il ricorso.

Non vi sono ragioni che permettano oggi di giustificare la gratuità delle impugnazioni in materia di prestazioni delle assicurazioni sociali. Il passaggio all’obbligo di sopportare le spese di giustizia nelle controversie in merito a prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni deve tuttavia rimanere finanziariamente sopportabile per i ricorrenti. Sarà perciò sufficiente stabilire emolumenti relativamente modesti. La revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale prevede, per le controversie in materia di prestazioni delle assicurazioni sociali, un limite delle spese che tiene conto delle considerazioni di politica sociale inerenti alle controversie di questo tipo: la forbice prevista – da 200 a 1000 franchi (cfr. art. 65 cpv. 4 lett. a della legge sul Tribunale federale19) – è più moderata di quella in vigore negli altri settori del diritto amministrativo (da 200 a 5000 franchi per i conflitti senza interesse pecuniario, da 200 à 100 000 franchi per le altre controversie). Infatti, se si applicasse anche agli altri settori dell’assicurazione contro gli infortuni il criterio del valore litigioso generalmente applicato, si arriverebbe rapidamente, in particolare per le rendite, a emolumenti sproporzionati.

Le stesse considerazioni valgono per la procedura di ricorso davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni (cfr. art. 61 lett. a LPGA) e davanti al Tribunale federale delle assicurazioni. In altri termini, quando la gratuità della procedura non deve essere accordata in ragione di circostanze particolari, i Cantoni devono definire per le controversie in merito a prestazioni delle assicurazioni contro gli infortuni limiti di spese inferiori rispetto a quelli in vigore negli altri settori del diritto amministrativo; per tener conto della componente di politica sociale, essi stabiliranno tali limiti in funzione non del valore litigioso, ma del dispendio provocato dal procedimento. I limiti saranno analoghi a quelli previsti dalla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale e potranno andare da 200 a 1000 franchi.

Questo nuovo disciplinamento corrisponde materialmente a quello proposto nel quadro della 5a revisione dell’AI (art. 69 cpv. 1bis LAI).

Articoli 112–113a

Le vigenti disposizioni penali contenute negli articoli 112 e 113 sono rivolte soprattutto ai datori di lavoro e ai lavoratori. Gli assicuratori designati nell’articolo 68 possono, in caso d’infrazioni gravi alle prescrizioni legali, essere esclusi dalla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (art. 79 cpv. 2); non sono previste sanzioni meno gravi. In particolare, non esiste un elenco di multe simile a

19 RS 173.110