Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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conti annui da parte dello stesso. Questa variante non prevede più l’alta vigilanza della Confederazione, ma una vigilanza diretta. L’approvazione delle relazioni e dei conti annui figura ora nell’articolo 65d cpv. 2 dell’avamprogetto. Nel capoverso 3 si precisa in modo esplicito che la Suva è autonoma nella sua organizzazione e gestione e tiene una propria contabilità.

Articolo 61a Scopo

Per gestire un istituto di diritto pubblico secondo i principi del governo d’impresa è importante che la legge ne definisca lo scopo. L’attività dell’istituto può in tal modo esplicarsi nel quadro di questa disposizione; nel contempo il Consiglio federale può fare riferimento ad essa per fissare i suoi obiettivi strategici.

Nel capoverso 3 si stabilisce che la Suva può effettuare non solo quei negozi giuridici che sono direttamente in relazione con il suo scopo ma anche quelli che hanno con esso una relazione indiretta o che sono atti a favorirne il conseguimento. Questa formulazione aperta costituisce la base legale che permette al Consiglio federale di determinare in modo più preciso le attività della Suva nel quadro dei suoi obiettivi strategici. Su questa base, può anche autorizzare la suva ad esercitare attività accessorie, nella misura in cui esse siano atte a promuovere lo scopo dell’istituto. Non occorre che le attività accessorie della Suva siano enumerate in maniera esaustiva nella legge; devono tuttavia essere formulate dal Consiglio federale nel quadro degli obiettivi strategici.

Articolo 62 Organi

In questa variante non si prevede alcun consiglio di vigilanza. Le sue funzioni sono assunte essenzialmente dal Consiglio federale. A quest’ultimo incombe in particolare la nomina, e se del caso la revoca, del consiglio d’amministrazione e dell’ufficio di revisione.

Articolo 63 Consiglio d’amministrazione

I compiti del consiglio d’amministrazione sono essenzialmente quelli previsti nella variante1. Differenze fra le due soluzioni sono date dalla loro diversa concezione. In questo caso il consiglio d’amministrazione non ha la competenza di elaborare la strategia globale della Suva. Quest’ultima è definita dal Consiglio federale (cfr. art. 65d cpv. 1), in stretta collaborazione con il consiglio d’amministrazione.

Articolo 64 Direzione

I compiti della direzione corrispondono a quelli della variante 1.

Articoli 64a e 64b

Per quel che concerne l’obbligo di diligenza e di fedeltà dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione, nonché la responsabilità dei membri degli organi della Suva ci si rifà, anche nella variante 2, alle disposizioni del diritto della società anonima.