Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine

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1 In generale

1.1 Situazione iniziale

Secondo la legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), entrata in vigore il 1° gennaio 1984, i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali e contro gli infortuni non professionali. La legge dà inoltre la possibilità ai lavoratori indipendenti di assicurarsi a titolo facoltativo alle stesse condizioni. L’assicurazione indennizza la cura appropriata dei postumi d’infortunio (cura medica) e corrisponde il rimborso delle spese, indennità giornaliere e rendite (rendite d’invalidità, rendite per i superstiti). La legge disciplina inoltre la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (sicurezza del lavoro) e la prevenzione degli infortuni non professionali.

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è gestita dall’Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI; N.d.T.: nel testo INSAI invece di SUVA, nel commento agli articoli rimane SUVA, v. anche n. 3.3), che dispone di un monopolio parziale, e da assicuratori privati, casse malati e casse pubbliche d’assicurazione contro gli infortuni (pluralità degli assicuratori). L’assicurazione viene finanziata tramite premi. I premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie professionali sono a carico del datore di lavoro; per quanto riguarda invece i premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali, il datore di lavoro li può dedurre, interamente o in parte, dal salario del lavoratore.

1.2 Obiettivo della revisione

Dalla sua entrata in vigore la LAINF non ha subito alcuna sostanziale modifica; non è così per le legislazioni di altre assicurazioni sociali, che hanno beneficiato di notevoli cambiamenti. In queste circostanze occorre valutare in linea generale se e in che misura l’attuale disciplinamento soddisfa i requisiti posti a un’assicurazione sociale moderna e fino a che punto esso debba essere rinnovato.

In diversi settori la LAINF si basa sul consenso fra gli assicuratori (comuni tariffe dei premi, cooperazione nel campo delle tariffe mediche, interpretazione uniforme delle disposizioni riguardanti le prestazioni). Negli ultimi tempi questo consenso è stato più volte posto in discussione, parallelamente all’inasprirsi della concorrenza. Per questa ragione è necessario che la legge menzioni ormai in modo esplicito quelle fattispecie che prima erano regolate consensualmente fra gli assicuratori. Occorre inoltre valutare se è necessario correggere le prestazioni che possono portare a soprassicurazioni (per es. rendite d’invalidità e indennità giornaliere nell’età di pensionamento).

Da quando è entrata in vigore la revisione del 22 marzo 2002 della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI)2, l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AID) costituisce, a seguito di una modifica dell’articolo 22a capoverso 4 LADI riguardante l’INSAI, cfr. anche n. 3.3), il quarto ramo autonomo dell’assicurazione obbligatoria contro gli

1 RS 832.20

2 RS 837.0