Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 72 pagine
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razione con la SECO e gli assicuratori LAINF, ed è stato approvato nell’autunno 2002.
Il gruppo di lavoro propone che nella LAINF venga istituita una base legale esplicita per l’AID. Sul piano materiale, l’attuale disciplinamento nell’ordinanza AID è stato considerato fondamentalmente appropriato e corretto. Il gruppo di lavoro reputa che l’INSAI debba essere designato nella stessa legge quale assicuratore competente e nel contempo occorre disporre che l’AID, sulla base di una gestione dei conti separata, sia gestito come un ramo a sé stante, autonomo sul piano finanziario, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF. L’INSAI ha scelto questa soluzione sin dall’inizio e il Consiglio federale l’ha accolta in occasione dell’approvazione dei conti dell’AID.
Per quanto riguarda il finanziamento dell’AID, il gruppo di lavoro ha constatato in primo luogo che l’onere calcolato dall’INSAI per l’AID è comprovato e che la procedura di finanziamento applicata tiene in debita considerazione le condizioni speciali dell’AID. Riguardo al finanziamento di questo onere il gruppo di lavoro ha preso in considerazione tre possibili varianti:
- un cofinanziamento tramite il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, così come già richiesto nelle mozioni Brunner (96.3112) e Steinegger (96.3137);
- un cofinanziamento attraverso un premio supplementare su tutti premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali secondo la LAINF;
- una combinazione fra queste due possibili soluzioni.
Già con il messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione sull’assicurazione contro la disoccupazione, il Consiglio federale ha proposto di ampliare la base di finanziamento dell’AID attraverso un contributo diretto del fondo di compensazione dell’assicurazione disoccupazione. Con la modifica dell’articolo 22a capoverso 4 LAINF, entrata in vigore il 1° luglio 2003, questo ampliamento della base di finanziamento è riuscito.
Riguardo alla questione dell’inserimento dell’AID nella LAINF, il 9 dicembre 2002 il Consiglio federale ha dato incarico al DFI di prevedere tale complemento alla LAINF nella revisione della legge.
1.3.4 Rapporto della commissione di esperti sulla revisione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
Alla fine del 2004, basandosi sull’analisi costi-benefici dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni realizzata dall’Università di San Gallo, il Consiglio federale ha stabilito che l’attuale organizzazione della gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dovrà essere mantenuta. Nel contempo ha incaricato il DFI di stabilire, per conto di esperti, le linee fondamentali per una revisione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e di sottoporgli un rapporto in tal senso.
Il DFI ha istituito quindi una commissione di esperti, composta da rappresentanti dei partner sociali, degli assicuratori e degli Uffici federali principalmente interessati (UFAS, UFAP e SECO), affidandole l’incarico di elaborare un rapporto. Questa commissione era diretta dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Dal rap-