Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati

SIC Svizzera considera l’attuale capoverso 3 estraneo al sistema. L’Unione sindacale svizzera e la SUVA chiedono di sopprimere il capoverso senza sostituirlo. I Cantoni AR, GL, OW, SG, UR e ZG propongono di attribuire la competenza decisionale sull’assoggettamento di un’azienda non più alla SUVA, bensì ad esempio all’UFSP o al SECO.

Articolo 68 capoverso 3 (non contenuto nel progetto in consultazione)

L’Unione sindacale svizzera chiede un nuovo capoverso 3, che preveda che gli assicuratori di cui al capoverso 1 gestiscano l’assicurazione in base al principio della reciprocità. Anche il PS avanza questa richiesta nel caso in cui la SUVA non dovesse beneficiare del monopolio completo

nell’assicurazione contro gli infortuni.

SIC Svizzera propone di introdurre lo strumento della ‘legal quote’ per gli assicuratori di cui all’articolo 68.

Articolo 71a (non contenuto nel progetto in consultazione)

SIC Svizzera e l’Unione sindacale svizzera chiedono una nuova disposizione, che obblighi gli assicuratori di cui all’articolo 68 a mantenere l’attività LAINF completamente separata dal profilo contabile dall’attività restante.

Articolo 73 capoverso 2bis (nuovo) Progetto posto in consultazione

2bis

La cassa suppletiva adempie i compiti che le sono conferiti nell'articolo 90a volti a garantire finanziamento delle indennità di rincaro.

L’Unione svizzera dei contadini è d’accordo con il nuovo capoverso.

La Comco accoglie favorevolmente una soluzione unitaria e obbligatoria per il finanziamento delle indennità di rincaro, ma chiede di affidarne la gestione non alla cassa suppletiva, bensì a una nuova associazione neutrale, a cui gli assicuratori debbano aderire obbligatoriamente.

L’Unione padronale svizzera, l’ASA e santésuisse non sono d’accordo con la proposta (cfr. art. 90a).

Articolo 75 capoverso 1 Articolo in vigore Progetto posto in consultazione

11

Entro un termine fissato dal Consiglio federale, i Cantoni, Ogni tre anni, i Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni e altri enti Distretti, Circoli, Comuni ed altre corporazioni di diritto pubbli- di diritto pubblico possono scegliere, per il loro personale non co possono scegliere, per il loro personale non già assicurato assicurato alla Suva in virtù dell'articolo 66 capoverso 1 lettera all’INSAI, tra quest’ultimo e un assicuratoreai sensi dell’arti- q, tra quest'ultima e un assicuratore secondo l'articolo 68. colo 68.

La liberalizzazione del diritto di scelta delle corporazioni di diritto pubblico è condivisa dai Cantoni AI, BE, BL, BS, LU, SZ, TI e VD nonché dal PLR, dal Partito liberale svizzero, dalle associazioni di datori di lavoro, dalla CPT e dall’Unione delle città svizzere.

Il Cantone TI, l’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera delle arti e mestieri, Coop, GastroSuisse, l’Unione professionale svizzera della carne, l’Unione svizzera del metallo, l’Unione professionale svizzera dell’automobile e swissstaffing sono favorevoli a una durata del contratto corrispondente a quella che può essere convenuta per le altre aziende. GastroSuisse e l’Unione svizzera degli installatori elettricisti chiedono inoltre che in caso di adeguamenti tariffali anche alle amministrazioni pubbliche sia concesso un diritto di disdetta straordinario.

Il Cantone VD, l’UDC e l’Istituto della proprietà intellettuale vorrebbero un diritto di scelta illimitato per l’intera amministrazione.

La Società svizzera degli impresari costruttori è favorevole all’attuale ripartizione del mercato, essendo interessata a mantenere una SUVA forte. È inammissibile che alla SUVA restino solo i cattivi rischi.

L’ASA, il Centre Patronal e varie associazioni (interieursuisse, Associazione svizzera degli ottici, Associazione svizzera maestri giardinieri, Unione svizzera specialisti radio e televisione, Associazione svizzera dei negozi specializzati in orologeria e oreficeria) chiedono che tutte le amministrazioni pubbliche che non rientrano nella sfera di competenza della SUVA in base all’articolo 66 LAINF siano attribuite agli assicuratori di cui all’articolo 68 LAINF. Un’unità amministrativa deve essere sottoposta alla sfera di competenza della SUVA solo se il suo personale esegue lavori di cui all’articolo 66 capoverso 1 lettere b-m LAINF in misura superiore al 50 per cento, in base alla massa salariale. Non va previsto un diritto di scelta tra la SUVA e gli assicuratori di cui all’articolo 68.