Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine
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Si oppongono alla soluzione proposta il PS, l’Unione sindacale svizzera, la SUVA, la Fédération Genevoise des Métiers du Bâtiment e la Aktion Liberaler Aufbruch. L’Unione sindacale svizzera e la SU-VA sono favorevoli a un monopolio completo della SUVA in questo settore, la Aktion Liberaler Aufbruch a più concorrenza.
Articolo 76 Articolo in vigore Progetto posto in consultazione
Cambiamento d’assicuratore Abrogato.
1
Alla fine di ogni quinquennio, il Consiglio federale esamina di
moto proprio, o previa comune richiesta delle organizzazioni
di datori di lavoro e di lavoratori e sentiti gli assicuratori fino
allora competenti, se sia opportuno modificare l’attribuzione di
determinate categorie di aziende o professionali all’INSAI o
agli altri assicuratori ai sensi dell’articolo 68.
2
La nuova attribuzione ha effetto al più presto due anni dopo
l’entrata in vigore della relativa ordinanza del Consiglio federa-
le o della modifica legislativa.
Solo l’Unione svizzera dei contadini è d’accordo con la proposta. Gli altri pareri che si esprimono su questo articolo auspicano un mantenimento dell’articolo 76 (Centre Patronal, Fédération des Entreprises Romandes, CPT, ASA, santésuisse, interieursuisse, Associazione svizzera degli ottici, Associazione svizzera maestri giardinieri, Unione svizzera specialisti radio e televisione). Per le aziende si tratta dell’unica possibilità praticabile per chiedere una riattribuzione.
Articolo 77 capoversi 2bis (nuovo) e 3 lettera e (nuovo) Progetto posto in consultazione
2bis
L'assicuratore che ha riscosso i premi al momento dell'infortunio effettua le prestazioni per tale infortunio anche se l'azienda non rientra nel suo settore di competenza.
3
Il Consiglio federale regola l'obbligo di effettuare le prestazioni e la cooperazione degli assicuratori:
e. in caso di ricaduta o di postumi tardivi conseguenti a un infortunio per il quale sono competenti più assicuratori.
L’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera dei contadini, la SUVA, l’ASA e santésuisse sono d’accordo con le disposizioni. Anche la CPT è sostanzialmente d’accordo con le modifiche, ma propone di disciplinare anche come ed entro quale termine debba essere corretto l’assoggettamento «sbagliato» e come debba avvenire la compensazione dei premi pagati e dei danni.
Hotelleriesuisse dubita che il problema delle ricadute e dei postumi tardivi (cpv. 3 lett. e) debba essere disciplinato espressamente.
Articolo 78a Contestazioni tra assicuratori contro gli infortuni Articolo in vigore Progetto posto in consultazione
Contestazioni Contestazioni tra assicuratori contro gli infortuni
1
L’Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle In caso di contestazioni tra assicuratori concernenti l'obbligo contestazioni pecuniarie tra assicuratori. di effettuare prestazioni in un caso concreto è competente
tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'assicurato. Se l'assicurato è domiciliato all'estero, si applica per analogia l'articolo 58 capoverso 2 LPGA14.
2
L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle altre contestazioni pecuniarie tra assicuratori.
L’Unione padronale svizzera e l’Unione svizzera dei contadini approvano la proposta. Anche la SUVA, l’ASA e santésuisse sono favorevoli alla modifica, ma propongono adeguamenti. La SUVA propone inoltre un obbligo di prestazione anticipata della cassa suppletiva.
L’UDC non respinge la modifica, ma chiede che successivamente siano soppressi i posti corrispondenti presso l’UFSP.
Il Cantone JU è contrario alla modifica dell’articolo 78a, dato che i tribunali cantonali non dispongono di più mezzi dell’Ufficio federale; secondo il Cantone NE, nel rapporto esplicativo mancano indicazioni più concrete per valutare.
L’Unione delle città svizzere auspica una chiara regolamentazione a livello di legge, che precisi quale assicuratore deve fornire prestazioni anticipate in caso di contestazione della competenza.