Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine
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elettricisti nonché l’Associazione svizzera per la comunicazione visuale respingono questo nuovo articolo. L’Unione svizzera delle arti e mestieri, la Società svizzera degli impresari costruttori e la sia formulano inoltre nuove proposte.
Articolo 85 capoversi 2, 2bis, 3bis e 3ter (nuovo) nonché 4 Articolo in vigore Progetto posto in consultazione
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Il Consiglio federale nomina una commissione di coordina- 2 II Consiglio federale nomina una commissione di coordinamento composta di nove a undici membri ed elegge alla pre- mento composta dei membri seguenti:
sidenza un rappresentante dell’INSAI. La commissione conta a. quattro rapprenit degli assicuratori (due rappresentanti un pari numero di rappresentanti degli assicuratori e degli or-
della Suva e due rappresentanti dem assicuratori segani esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro. condo l'art. 68 cpv. 1);
4
Le decisioni della commissione di coordinamento vincolano
b. sei rappresentanti degli organi esecutivi (due rappregli assicuratori e gli organi d’esecuzione della legge del 13
sentanti della Suva e quattro rappresentanti degli orgamarzo 1964 sul lavoro.
ni esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro [LL]);
c. un rappresentante dei datori di lavoro; e
d. un rappresentante dei lavoratori.
2bis
La commissione di coordinamento si costituisce autonomamente.
3bis
Essa adotta il conto separato della Suva conformemente all'articolo 87 capoverso 2 a destinazione del Consiglio federale.
3te
r Essa allestisce preventivo relativo all' impiego del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.
4
Le decisioni della commissione di coordinamento sono vincolanti per gli assicuratori e gli organi esecutivi della LL.
La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità accoglie favorevolmente le nuove disposizioni.
Capoverso 1 (non contenuto nel progetto in consultazione)
SIC Svizzera, l’Unione sindacale svizzera, Syna, la SUVA ed electrosuisse propongono una modifica.
I Cantoni AR e SZ, la Società svizzera degli impresari costruttori, l’Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori, suissepro nonché la IG Handelsverbände der Bauwirtschaft respingono la proposta di modifica della SUVA.
Capoverso 2
L’Associazione svizzera per la comunicazione visuale respinge una modifica della composizione attuale della CFSL.
Il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura e agriss chiedono che uno dei quattro membri della CFSL sia un rappresentante di queste organizzazioni specializzate. La FMH ritiene che nella CFSL debba essere designato anche un rappresentante dei medici.
Lettere a e b
Per i Cantoni FR, GE, JU, NE, VD e VS nonché per l’Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori, la proposta di nuova composizione della CFSL non è convincente. Agli assicuratori è riservato troppo peso. Deplorano il fatto che il numero di rappresentanti dei Cantoni sia ridotto da 3 a 2 e ritengono inopportuno aumentare il numero di membri della CFSL a un totale di 12. Approvano il fatto che in futuro le parti sociali avranno un diritto di voto.
Per il Cantone BS è importante che l’inclusione delle parti sociali non vada a scapito del numero di membri degli organi esecutivi della legge sul lavoro. Per i Cantoni GL, UR e ZG, la SUVA deve essere rappresentata nella commissione proporzionalmente agli assicurati rispetto agli altri assicuratori. Per il Cantone LU, il numero di rappresentanti dei Cantoni va assolutamente mantenuto o tutt’al più aumentato. Il Cantone ZH chiede almeno quattro rappresentanti dei Cantoni nonché un rappresentante del SECO. I Cantoni AR e SG respingono un rafforzamento della posizione della SUVA nella CFSL. Per il Cantone SH, alla SUVA va attribuito al massimo un rappresentante. Il Cantone TG chiede di aumentare a sette il numero di rappresentanti degli organi esecutivi.