Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine

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Articolo 88 capoversi 2, 3 e 4 (nuovo) Articolo in vigore Progetto posto in consultazione

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Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l’importo del premio supplementare per la prevenzione degli l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.. infortuni non professionali. Il premio supplementare é riscosso 3 dagli assicuratori e amministrato dall'istituzione.

Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono pro-

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muovere in generale la prevenzione degli infortuni non profes- Il premio supplementare serve a coprire i costi derivanti dalsionali. l'attività esercitata dall'istituzione e dagli assicuratori per la

prevenzione degli infortuni non professionali.

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L'istituzione tiene un conto separato sull'amministrazione e l'impiego del premio supplementare e lo sottopone con rapporto annuale al Consiglio federale affinché ne prenda atto.

Suissepro e la IG Handelsverbände der Bauwirtschaft sono d’accordo con la modifica proposta.

Il Partito liberale svizzero, l’UDC, la Fédération des Entreprises Romandes, il Gewerbeverband des Kantons Luzern, l’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera dei contadini, la Società svizzera degli impresari costruttori, l’Unione svizzera delle arti e mestieri, SIC Svizzera, l’Unione sindacale svizzera, Syna, Travail.Suisse, la SUVA, l’ASA, santésuisse, la Società svizzera di sicurezza sul lavoro, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura e agriss, suissepro, l’Unione svizzera del metallo, l’Unione professionale svizzera dell’automobile, electrosuisse, GastroSuisse, la IG Handelsverbände der Bauwirtschaft, Isolsuisse, Suissetec, l’Unione delle città svizzere, l’Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing, l’Unione svizzera degli installatori elettricisti e l’Associazione svizzera per la comunicazione visuale respingono la proposta. Si fa notare che la nuova proposta pone l’upi in un conflitto di interessi dal momento che dovrebbe decidere autonomamente sia in merito all’impiego dei fondi che sulle priorità delle attività di prevenzione. Inoltre con questa proposta va persa la combinazione, finora importante, di prevenzione e assicurazione.

La Società svizzera di sicurezza sul lavoro ritiene che per migliorare l’effetto preventivo andrebbero eliminati anche i doppioni tra l’upi e Suvaliv. Sarebbe opportuna un’integrazione dell’upi in Suvaliv o viceversa. Anche le attività del SECO in materia di infortuni non professionali non sono coordinate e andrebbero concentrate nella stessa organizzazione.

L’upi propone una regolamentazione analoga all’articolo 10 capoverso 1 della legge federale concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni; RS 741.81). Chiede inoltre di esonerare il premio supplementare e i mezzi per la prevenzione degli infortuni dall’IVA.

Articolo 90 capoverso 1 Articolo in vigore Progetto posto in consultazione

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Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura e le Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura e le altre prestazioni assicurative di breve durata, gli assicuratori altre prestazioni assicurative di breve durata, gli assicuratori applicano il sistema di ripartizione delle spese. Devono essere applicano sistema di copertura dei bisogni.

costituite adeguate dotazioni supplementari per tutte le spese

che deriveranno dagli infortuni già occorsi.

La maggior parte dei partecipanti che si sono espressi su questo punto (PLR, Unione padronale svizzera, Unione svizzera dei contadini, Unione svizzera delle arti e mestieri, Fédération des entreprises romandes, SIC Svizzera, ASA, santésuisse, Suva, CPT, Associazione svizzera degli attuari, Unione svizzera degli installatori elettricisti, suissetec, Isolsuisse, Unione professionale svizzera della carne, swissstaffing, Unione professionale svizzera dell’automobile e Unione svizzera del metallo) sono d’accordo con la proposta. La maggioranza di essi esige tuttavia, per evitare aumenti dei premi, che ci si attenga al termine di dieci anni, concesso alla Suva e alle casse malati per alimentare le riserve per le prestazioni di breve durata in modo da coprire i bisogni, previsto al capoverso 6 delle disposizioni transitorie. Per i Verdi, la nozione di “sistema di copertura dei bisogni” resta oscuro. Dal canto suo, il Cantone VD auspica che si precisi come sarà finanziata la ricostituzione del capitale di copertura e se ciò comporterà degli aumenti dei premi della Suva.

In questo contesto, secondo il PS, l'USS, SIC Svizzera e la Federazione centrale del personale dei Cantoni e dei Comuni svizzeri i calcoli, i conti e i rapporti degli assicuratori di cui all’articolo 68 non sono conformi alla realtà, visto che per gli interessi questi assicuratori utilizzano il tasso delle obbligazioni della Confederazione, ben più basso del rendimento di un portafoglio composto secondo i moderni principi della finanza e investito in modo prudente. Siccome questa procedura è inaccettabile, chiedono di precisare all'articolo 90 capoverso 3 LAINF che per il calcolo delle eccedenze d’interesse siano determinanti gli interessi percepiti realmente sulla riserva matematica delle rendite. Fanno notare che questa regolamentazione non sarebbe più giustificata se anche per gli assicuratori privati fosse introdotto il principio della mutualità.