Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine

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Modifica del diritto in vigore

1. Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Articolo 28 capoversi 2 e 3 primo periodo in fine Articolo in vigore Progetto posto in consultazione

22

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. suoi diritti, per stabilire le prestazioni assicurative e per eserci-3 tare diritto di regresso.

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte

3

le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medi- ... a fornire nel singolo caso le informazioni necessarie per ci, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo accertare diritto alle prestazioni e diritto di regresso.

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per

accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi ser-

vizi sono tenuti a dare le informazioni.

Il Cantone GE, l'Unione padronale svizzera, l'Unione svizzera dei contadini, l'ASA, santésuisse e la FMH sono d’accordo con la modifica proposta. La Suva è scettica sulle sanzioni proposte.

Articolo 43 capoverso 2 Articolo in vigore Progetto posto in consultazione

22

Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici Se per la valutazione del diritto alle prestazioni e del diritto di o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve regresso sono necessari e ragionevolmente esigibili esami sottoporvisi. medici o specialistici, l'assicurato deve sottoporvisi.

Il Cantone GE, l'Unione padronale svizzera, l'ASA, santésuisse, la FMH e ChiroSuisse sono d’accordo con la modifica proposta. ChiroSuisse chiede tuttavia di verificare se questa prescrizione si applica anche ai chiropratici e, in caso negativo, di completare l’elenco. La Suva propone di sospendere le prestazioni fintanto che l’assicurato non fornisce le informazioni richieste. Infine, i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri ritengono che la regolamentazione proposta vada molto in là e costituisca un attacco importante ai diritti della persona. Respingono tale disposizione, la cui necessità non emerge chiaramente dal rapporto esplicativo.

Articolo 44a (nuovo) Sorveglianza Progetto posto in consultazione

In caso di sospetto concreto di abuso, l'assicuratore può far sorvegliare l'assicurato per chiarire i fatti.

Il Cantone GE, il PEV, l’Unione padronale svizzera, l’Unione svizzera dei contadini, l’ASA, santésuisse, la Suva e la CPT sono d’accordo con la proposta del Consiglio federale.

Per l’Aiuto reciproco svizzero andicap e la Federazione svizzera per l’integrazione degli handicappati, questa disposizione va troppo in là e lascia troppi punti in sospeso. Propongono pertanto di sopprimere il testo. Il Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten e i Giuristi e le giuriste democratici svizzeri presentano un controprogetto.

Articolo 52 capoverso 1bis (nuovo) Progetto posto in consultazione

1bis

L'assicuratore può modificare, a sfavore dell'opponente, la decisione impugnata o accordare a quest'ultimo pin di quanto ha chiesto, dandogli previamente la possibilita di esprimere proprio parere o di ritirare l'opposizione.

L'Unione padronale svizzera e l'Unione svizzera dei contadini sono d’accordo con la proposta. In un’ottica di semplificazione amministrativa e di efficacia economica, l'ASA e santésuisse propongono di suddividere la disposizione in due parti e di dare all’oppositore la possibilità di pronunciarsi unicamente nel caso in cui l'assicuratore intende riformare la decisione a suo sfavore.

Articolo 73 Entità del regresso (non contenuto nel progetto in consultazione)

La Suva si schiera a favore dell’introduzione di un diritto preferenziale dell’assicuratore sociale attraverso una modifica degli articoli 73 LPGA e 88 LCStr. Osserva che il diritto preferenziale in vigore attualmente accorda all’assicurato il risarcimento completo del danno, anche in caso di colpa propria.