Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/19: Revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 43 pagine

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tale che il lavoratore possa essere punito non solo quando mette gravemente in pericolo altre persone, ma anche quando mette in pericolo sè stesso.

Art. 112a

Il Cantone LU è favorevole alle nuove disposizioni per i delitti e le contravvenzioni, che non giustificano l’esclusione della gestione dell'assicurazione, mentre il Cantone SO chiede di rivedere le sanzioni in caso di delitti commessi dagli assicuratori.

Il PS, l’USS e SIC Svizzera ritengono che l’elenco dei delitti sia incompleto e chiedono di punire chi, in qualità di assicuratore, accorda sconti o altri vantaggi illegalmente, non consulta le organizzazioni o non rispetta le prescrizioni in materia di trasparenza. L’UDC e la CPT, infine, considerano perfettamente inutile questa disposizione e propongono di sopprimerla.

Art. 113a

L’UDC si oppone a che l’OFSP abbia delle competenze in materia di perseguimento penale. Dal canto suo, la Suva chiede che si ripristini la distinzione tra i casi in cui l’autore agisce intenzionalmente e quelli in cui agisce per negligenza. Nella prima ipotesi l’autore è punito con la multa, nella seconda è passibile di multa.