Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo
bilancio di cui all’articolo 167 Cost. Il decreto federale si fonda sull’articolo 10 della legge federale sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria.
Art. 1
Il credito complessivo e i singoli crediti d’impegno sono stabiliti dall’Assemblea federale; per la determinazione dell’importo si veda il numero 1.4. La progettazione deve basarsi su questo importo nel senso di un tetto dei costi. Le condizioni dei crediti di costruzione si fondano sui principi definiti dalla legge sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria e sulle convenzioni stipulate in base ad essi.
Il capoverso 1 stabilisce che il credito complessivo è stanziato senza inclusione dei fattori esogeni (rincaro, IVA e interessi intercalari). Vista la durata dei progetti in questione, non è possibile fare una stima affidabile dell’evoluzione dell’inflazione, degli interessi o dell’aliquota dell’IVA; questi fattori macroeconomici influiscono in modo diretto e spesso massiccio sui costi dei progetti. Pertanto, come usuale nel caso di grandi progetti, gli importi dei crediti per il SIF e la NFTA sono stanziati senza includere i costi per il rincaro, l’IVA e gli interessi intercalari. I costi effettivi dovuti a questi tre fattori potranno essere finanziati in un secondo tempo mediante ampliamenti dei crediti d’impegno. Questa procedura permette di paragonare i costi per progetti di lunga durata ed evita di falsare gli importi dei crediti in seguito a stime generalmente di tipo conservatore.
Art. 2
Questo articolo definisce le competenze del Consiglio federale per quanto concerne la gestione del credito complessivo stanziato.
Art. 3
Con decisione del 7 giugno 1999 il Consiglio federale ha autorizzato il DATEC a chiedere al Parlamento mediante il preventivo 2000 un credito d’impegno di 15 milioni di franchi per la fase di pianificazione della seconda tappa di FERROVIA 2000; il 16 maggio 2002 il Consiglio federale ha autorizzato il DATEC a chiedere al Parlamento mediante il preventivo 2003 un credito aggiuntivo di 16 milioni di franchi per i progetti preliminari della seconda tappa di FERROVIA 2000. Questi crediti di pagamento sono addebitati al Fondo FTP e computati nel credito complessivo SIF.
Art. 4
Il decreto non sottostà al referendum ed entra in vigore contemporaneamente alla legge.
2.3 Decreto federale concernente l’adeguamento del credito complessivo per la NFTA
Art. 1
Con il presente decreto è chiesto un nuovo credito complessivo adeguato per la NFTA, suddiviso su otto crediti d’opera – uno per ogni oggetto – e un credito di riserva. L’adeguamento del credito complessivo permette di assicurare il finanziamento della NFTA.
In merito all’attribuzione dei crediti d’impegno si veda il numero 1.3.2.