Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 130 pagine
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Art. 13 Rendiconto
L’informazione delle Camere federali da parte del Consiglio federale garantisce che il Consiglio federale e il dipartimento competente adempiano la loro funzione di controllo. L’informazione è fornita annualmente nell’ambito del rapporto sulla gestione e dei messaggi relativi al preventivo e ai conti dello Stato. Sia la vigilanza sia il controllo sono assicurati senza oneri supplementari.
Art. 14 Procedure e competenze
Si applicano le disposizioni pertinenti della legge sulle ferrovie.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Come nel caso della NFTA (decreto sul transito alpino21) il Consiglio federale posso emanare un’ordinanza per disciplinare l’organizzazione, i compiti, le responsabilità e le competenze dei singoli enti coinvolti nei progetti.
Art. 16 Modifica del diritto vigente
Le modifiche sono elencate nell’allegato.
Nella legge federale concernente il progetto FERROVIA 200022 è adeguato l’articolo 2, in cui figureranno soltanto le tratte nuove già realizzate, cioè Vauderens – Siviriez, Mattstetten – Rothrist e Muttenz – Liestal (senza la stazione di Liestal). Le tratte Siviriez – Villars-sur-Glâne, Olten – Muttenz (galleria del Wisenberg) e Zurigo-aeroporto – Winterthur (galleria di Brütten) sono stralciate dall’elenco.
Il decreto sul transito alpino è trasformato in legge federale: lo scopo di quest’operazione è unicamente l’adeguamento alle nuove forme degli atti normativi prescritte dalla nuova Costituzione federale del 18 dicembre 1998. Negli articoli 5bis, 8bis, 10biscapoverso 1 e nell’articolo 17 sono stralciate la galleria di base del Zimmerberg e la galleria del Hirzel.
Art. 17 Referendum ed entrata in vigore
La legge sottostà al referendum facoltativo; il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
2.2 Decreto federale concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria
Il presente decreto concerne la concessione del credito e il finanziamento. Non contiene norme di diritto. La competenza delle Camere federali risulta dalla competenza generale in materia di