Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 130 pagine
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Art. 2
Conformemente al decreto federale dell’8 dicembre 1999 sul finanziamento del transito alpino il Consiglio federale gestisce il credito complessivo: tale competenza, che include la competenza di effettuare spostamenti tra i crediti d’impegno nel quadro del credito complessivo, è mantenuta.
La liberazione integrale del credito complessivo adeguato per la NFTA permette di consolidare la situazione finanziaria della NFTA. Le riserve create in tal modo continueranno a figurare nel decreto sotto forma di credito d’impegno a sé stante. La situazione finanziaria dei singoli crediti d’impegno è gestita dal Consiglio federale mediante spostamenti di credito dalle riserve a breve termine. Per evitare nel limite del possibile di attingere alle riserve, il Consiglio federale è autorizzato a liberare le stesse in favore degli altri crediti d’impegno soltanto se sono escluse possibilità di compensazione; la precedenza va pertanto sempre data alle misure di compensazione, a condizione che non comportino svantaggi in termini di sicurezza e di qualità dell’opera e dell’esercizio della NFTA.
In tre settori che generano un forte carico di costi non è possibile fare previsioni attendibili sull’andamento futuro: si tratta dei fattori esogeni rincaro, IVA non restituibile e interessi intercalari. Questi settori non sono inclusi nel credito complessivo e vengono aggiunti periodicamente in base al loro aumento effettivo. Dato che il Consiglio federale ha la competenza di gestire il credito complessivo, è logico che gli sia concesso anche di aumentare all’occorrenza il credito complessivo per adeguarlo a questi costi imputabili interamente a fattori esterni al progetto NFTA.
Art. 3
I rapporti semestrali garantiscono che la delegazione di vigilanza della NFTA, costituita sulla base dell’articolo 20 del decreto sul transito alpino, e le delegazioni delle finanze dei due Consigli saranno informate sull’avanzamento dei lavoro e sull’evoluzione dei costi. Questa informazione permanente faciliterà inoltre i dibattiti e i voti parlamentari relativi ai prelievi dal fondo per i grandi progetti ferroviari.
Art. 4
Il presente credito complessivo sostituisce i decreti sui crediti dell’8 dicembre 1999 e del 10 giugno 2004, che pertanto devono essere abrogati.
Art. 5
Gli impegni già contratti in base ai decreti finanziari abrogati dall’articolo 4 devono essere imputati al credito complessivo di cui all’articolo 1.
Art. 6
Il decreto non sottostà al referendum, in quanto trattasi di un decreto finanziario.