Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 130 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

2.1 Legge federale sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

In merito agli obiettivi del presente progetto si veda al numero 1.2.1.

Art. 2 Oggetto

La legge stabilisce l’impiego delle risorse non ancora vincolate del fondo FTP.

Art. 3 Definizioni

L’articolo definisce i termini tecnici utilizzati nella legge.

Sezione 2: Misure

Art. 4 Misure relative ai grandi progetti ferroviari

L’articolo contiene l’elenco delle misure, suddivise in misure per le tratte della NFTA (lett. a) e misure concernenti le altre tratte (lett. b). Questa suddivisione è dovuta a considerazioni di mera tecnica finanziaria, come illustrato nel commento all’articolo 11 qui appresso.

Art. 5 Misure di compensazione per il traffico regionale

Se l’offerta relativa al SIF e le misure infrastrutturali necessarie per la sua realizzazione secondo l’articolo 4 causano un netto peggioramento delle coincidenze tra il traffico a lunga distanza e il traffico regionale rispetto alla situazione odierna (p.es. perdita di coincidenze), le misure adottate per ovviare a tali inconvenienti possono essere finanziate con le risorse del SIF (v. anche n. 1.2.2). Lo sviluppo ulteriore del traffico regionale non è tuttavia in sé oggetto del SIF.

Art. 6 Progettazione e costruzione

La progettazione e la costruzione delle misure sono affidate ai gestori dell’infrastruttura. La Confederazione conclude con questi ultimi convenzioni apposite che definiscono i dettagli per i singoli casi. Le convenzioni necessitano dell’approvazione del Consiglio federale, che svolge in tal modo la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 12.

Art. 7 Assegnazione di mandati

Nell’assegnazione dei mandati per la realizzazione delle misure di cui agli articoli 4 e 5 i gestori dell’infrastruttura devono attenersi alla legislazione federale sugli acquisti pubblici.

Art. 8 Ottimizzazione costante dei lavori

I lavori per la realizzazione del SIF si svolgeranno su un lungo arco di tempo; la presente disposizione è intesa a impedire che siano investite risorse in ampliamenti dell’infrastruttura