Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 130 pagine

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quando lo stesso vantaggio può essere raggiunto anche con costi minori: viene impedita segnatamente la realizzazione di misure tecnologiche che risultino già superate al termine dei lavori.

Art. 9 Nuovo progetto

Il Consiglio federale propone di sottoporre all’Assemblea federale in un secondo tempo un nuovo messaggio sull’utilizzo delle risorse del Fondo FTP non ancora attribuite (riserve non utilizzate). In tal modo si evita di pregiudicare l’utilizzo delle risorse rimanenti e si permette al Parlamento di decidere a tempo debito la loro destinazione in base all’evoluzione del contesto e delle esigenze.

Sezione 3: Finanziamento

Art. 10 Crediti d’impegno

Visto che non sottostanno a referendum e non contengono norme di diritto, i crediti d’impegno sono stanziati sotto forma di decreti federali sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale. L’Assemblea federale può liberare i crediti in fasi, può cioè liberare in una prima fase soltanto una parte dei mezzi e riservare le risorse rimanenti per fasi successive.

Art. 11 Modalità di finanziamento

La Confederazione finanzia lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari. I mezzi necessari sono messi a disposizione sotto forma di credito di costruzione.

L’articolo descrive le modalità di finanziamento: mutui rimborsabili a interesse variabile; mutui rimborsabili condizionalmente a interesse variabile; o contributi a fondo perso. Un tasso d’interesse variabile significa che la rimunerazione può essere fissata in modo tale da aumentare in funzione degli introiti del traffico preventivati.

Le misure sono finanziate con due fonti diverse:

− le misure relative alla NFTA, elencate nell’articolo 4 lettera a, dispongono di un finanziamento supplementare secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera c Cost.; una quota massima del 25 per cento delle spese complessive per queste misure può essere coperta mediante i proventi della tassa sugli oli minerali;

− le altre misure, elencate nell’articolo 4 lettera b e nell’articolo 5, sono attribuite ai progetti FERROVIA 2000 e raccordo alla rete ad alta velocità, alle quali non si applica tale finanziamento supplementare.

Sezione 4: Vigilanza, rendiconto e procedure

Art. 12 Vigilanza e controlli

Il Consiglio federale è la autorità suprema di vigilanza sulle ferrovie (art. 10 della legge del 20 dicembre 195720 sulle ferrovie). Quest’attività è delegata in parte all’UFT.

20 RS 742.101