Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 23 pagine

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ChiroSuisse parte dal presupposto che i titolari di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione indipendente e della corrispondente autorizzazione a fornire prestazioni a carico di casse malati private non devono essere obbligati a ottenere nuovamente un attestato secondo l’articolo 44 capoverso 1 OAMal (disegno). Un tale onere amministrativo può essere evitato. ChiroSuisse propone un nuovo capoverso 2: «I titolari di un'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione non sono tenuti a presentare l’attestato.»

Articolo 16 Diritto previgente: abrogazione

Nessuna osservazione

Articolo 17 Entrata in vigore

Nessuna osservazione

4.2 Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere

4.2.1 Osservazioni generali

Rinunciano a esprimere un parere: i Cantoni SZ e GL, SP e PF.

Nessuna osservazione: i Cantoni FR (siccome spetta a CDS), BL, GE (visto che per i Cantoni non vi sono modifiche), BS, SG, TI (approvazione generale), VD, SH, VS, ZH, NW e GR, nonché CDPE e COMCO.

Approvazione esplicita: i Cantoni LU, SO, ZG, JU, AI (nessuna obiezione), TI e TG, nonché PPD, SAMM e CSST.

Il Cantone JU è scettico nei confronti della decisione di assimilare il trattamento della professione di chiropratico a quello delle professioni mediche universitarie. Rimangono inoltre attuali le disposizioni della CDS in materia di valutazione dei chiropratici.

Il Cantone TG fa valere che l’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) abilita i Cantoni a riconoscere anche l’equivalenza di un’altra scuola di chiropratica in aggiunta a quelle citate dalla presente ordinanza e critica la mancanza di questa «ragionevole» normativa nell'ordinanza sottoposta all’indagine conoscitiva. Ritiene tuttavia che l’articolo 33 LPMed non escluda tale possibilità a priori.

SSR chiede che la popolazione sia informata sulle differenze tra la formazione e le competenze dei chiropratici e dei reumatologi (anche per quanto concerne il titolo che ottengono). La legislazione va modificata affinché le attività chiropratiche possano essere praticate soltanto previa ricetta medica.

4.2.2 I singoli articoli

Articolo 1 Cicli di studio esteri in chiropratica riconosciuti

CDS propone l’inserimento nella lista delle seguenti scuole:

• Anglo-European College of Chiropractic (AECC), Bournemouth, Dorset, UK

• Welsh Institute of Chiropractic (WIOC), University of Glamorgan, Wales, UK

• Institut Franco-Européen de Chiropratique (IFEC), Ivry-Sur-Seine, France

• Université du Québec à Trois-Rivières in Québec UQTR - Département de Chiropratique

• Syddansk Universitet - Institut for Idrmt og Biomekanik (10B)

ChiroSuisse propone di riprendere nella lista i cicli di studio presso i seguenti centri di formazione:

• Canadian Memorial Chiropractic College, 6100 Leslie Street, Toronto, Ontario M2H 3J1, CANADA

• Logan College of Chiropractic, 1851 Schoettler Road, Chesterfield, Missouri

64131, USA

• National University of Health Sciences, 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois

60148-4583, USA

• Northwestern Health Sciences University, 2501 W. 84t"St., Bloomington, Minnesota