Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 23 pagine
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capoverso 3). La disposizione proposta non vieta l’impiego di diplomi e titoli di perfezionamento esteri non riconosciuti. I summenzionati interpellati propongono inoltre che ogni titolo di perfezionamento contenga l’indicazione del Paese in cui è stato ottenuto (per esempio per i titoli federali la sigla FMH). Better Praxismanagement è favorevole a tale proposta e ritiene che, anche nel registro delle professioni
mediche, vada sempre indicato il Paese che ha rilasciato il diploma o il titolo di perfezionamento.
In proposito, SAMM invita «a rinunciare al titolo di chiropratico con diploma federale» e di «conferire invece un titolo adeguato alla formazione estera» perché i chiropratici potrebbero essere assimilati a medici generici o specialisti anche se i tempi della loro formazione sono più brevi rispetto a quelli necessari alla formazione dei medici.
Il Cantone TI auspica che l’articolo sia completato con una normativa concernente il titolo di professore perché nel Cantone si sono verificati casi di usurpazione del titolo (vedi Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 12.5.2007 n. 52.2005.25).
Capoverso 1
Il Cantone GE ritiene fuorviante il termine «également» impiegato nella versione francese e propone di riformulare l’ultima frase come segue: «…les dénominations peuvent être suivies de la mention de l'énoncé dans la langue nationale du pays qui les a octroyés, avec la mention du pays de provenance.».
Capoverso 2
Il Cantone BS concorda con i titoli di perfezionamento elencati nell’Allegato 2.
L’università BE (rettorato) chiede che siano raccolti e pubblicati i sinonimi utilizzati nella pratica per indicare i titoli di perfezionamento, oppure che l’allegato all’ordinanza preveda una normativa in proposito. Inoltre, la disposizione (i titoli di perfezionamento esteri dovrebbero essere utilizzati nel testo ufficiale nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine) va completata facendo sì che, se necessario, i titolari di questi titoli provvedano da sé alla traduzione.
pharmaSuisse chiede un corrispondente complemento per quanto concerne i farmacisti.
Capoverso 3
FMH, Collegio di medicina di base, FMCH, WA, SSO, università ZH (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde), università BE (rettorato e facoltà di medicina), nonché i Cantoni SZ e FR propongono di mantenere il principio sancito dalla disposizione vigente (art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche) per evitare che i pazienti diano interpretazioni erronee a titoli sconosciuti in Svizzera; con l’eccezione tuttavia delle persone elencate dall’articolo 36 capoverso 3 LPMed (FMH, università BE, Cantone FR). FMH vorrebbe far precedere la nuova disposizione dalla regola vigente: «I diplomi e i titoli di perfezionamento non riconosciuti conformemente alle direttive 93/16/CEE, 78/686/CEE, 85/433/CEE e 78/1026/CEE non possono essere usati per la designazione della professione. Ciò non vale per le persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 della legge, le quali possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.» Dovrebbe così «essere garantiti i limiti posti alla denominazione di qualsivoglia titolo e diploma estero.» LA segue il medesimo orientamento proponendo che l’impiego di diplomi e titoli di perfezionamento in quanto designazioni della professione sia limitato ai titoli e diplomi federali e a quelli di provenienza estera che sono formalmente riconosciuti. Infatti, l’impiego di documenti esteri non riconosciuti come designazioni della professione potrebbe far credere che tali documenti siano in realtà stati riconosciuti. Il Cantone TI chiede che sia prevista la designazione dei titoli anche in una lingua nazionale svizzera (traduzione), affinché la Commissioni delle professioni mediche disponga di una corretta equivalenza;, per le lingue poco diffuse ciò può essere importante.
Capoverso 4
VKZS propone il seguente complemento: «I diplomi e i titoli di perfezionamento non riconosciuti conformemente alle direttive UE non possono essere utilizzati come designazioni della professione. I Cantoni ... .»
Il Cantone GE precisa quanto segue: «I Cantoni adottano le misure necessarie in caso di impiego scorretto della designazione professionale.» Anche per i Cantoni ZH, BE e AI la normativa manca di precisione. Il Cantone ZH fa notare che dal rapporto esplicativo risulta una competenza cantonale per intervenire in caso di impiego illecito della designazione di un titolo di perfezionamento federale o di un