Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 23 pagine

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Per Vetsuisse e l’università ZH non è chiaro se possano esercitare un’attività dipendente i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell’UE e dell’AELS che, secondo l'articolo 11, non possono esercitare un'attività indipendente.

Capoverso 1

Lettera a

VKZS chiede che la normativa si applichi anche ai responsabili di centri universitari (di medicina dentaria) o di centri di perfezionamento accreditati. SSO e l’università ZH (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) propongono la seguente formulazione per analogia: «insegnano in un ospedale o in un centro universitario di medicina dentaria nell’ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato, oppure in un centro di perfezionamento accreditato, ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale; o ».

Il Cantone GE accoglie favorevolmente questa disposizione che soddisfa le necessità degli ospedali.

Lettera b

I Cantoni BL, JU e LU approvano la disposizione secondo la quale anche i titolari di diplomi rilasciati da Stati non membri dell’UE e dell’AELS possono esercitare liberamente la professione nelle regioni in cui la copertura sanitaria è insufficiente. Questa regola soddisfa una necessità dei Cantoni e contribuisce a garantire l’approvvigionamento medico. Il Cantone GE non fa conto di trovarsi in una situazione in cui debba comprovare l’insufficienza della copertura sanitaria.

CDS approva in particolare la prescrizione che impone di padroneggiare una lingua nazionale (anche CRS); si chiede ugualmente perché tale regola non sia stata sancita nella legge e per quale ragione valga soltanto nel caso di cui alla lettera b.

L’università BE (rettorato) critica l’impiego della nozione di «Gebiet» che può assumere un'accezione geografica come può designare un campo di specializzazione. Rileva inoltre che non emerge né dal testo dell’ordinanza né dal rapporto esplicativo quale sia l’autorità concretamente competente per accertare l’adempimento di questi criteri e per procedere alle relative valutazioni. Occorre una formulazione che apporti gli opportuni chiarimenti.

Capoverso 2

I Cantoni LU e TI ritengono importante che la Commissione delle professioni mediche proceda a un esame materiale dell'equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento, come enunciato da questa norma. Nemmeno il Cantone JU si dichiara contrario ma vorrebbe piuttosto che ai Cantoni venisse concesso un margine di manovra sufficientemente esteso.

Secondo il Cantone ZH non vi sono ragioni di interpellare la Commissione delle professioni mediche per un nuovo esame, dal momento che una responsabilità d’insegnamento presuppone elevate qualifiche scientifiche che sono controllate nel quadro della procedura di reclutamento (si riferisce alla lettera a). Il capoverso 2 dovrebbe applicarsi soltanto nei casi di cui al capoverso 1 lettera b del presente articolo.

Per il Cantone BE è compito dell'interessato procurarsi un attestato di equivalenza. Il capoverso va formulato in modo tale che il rilascio di un attestato di equivalenza possa essere chiesto alla Commissione delle professioni mediche dai titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul reciproco riconoscimento. Tale attestato deve essere presentato all’autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio della professione.

Capoverso 3

Il Cantone VD ritiene incomprensibile che la mobilità di un medico non europeo sia oggetto di queste restrizioni.

Vetsuisse e l’università ZH osservano che la nozione di «ospedale» non è chiaramente definita per quanto concerne il settore della medicina veterinaria e ritengono che occorre determinare se anche le cliniche private sono comprese in tale nozione.

Articolo 12 Attività dipendente I Cantoni BE, FR e SH sottolineano che la competenza di regolamentare l’attività dipendente spetta

ai Cantoni. Il presente articolo deve essere stralciato (Cantoni BE e SH: vedi Messaggio ad articolo 34 LPMed). La LPMed non menziona più l’attività professionale dipendente. Per conservare la presente disposizione, occorre modificarla rendendo possibile l’esercizio di un’attività dipendente sotto la vigilanza