Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/24: Ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie; Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere · 23 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

devono in ogni caso essere attestati dalla competente autorità del Paese in questione.» Essi motivano la loro opinione con i seguenti argomenti. Primo, la normativa ha fornito buone prove in particolare per quanto concerne la comprova dei periodi di perfezionamento da parte delle autorità competenti del Paese interessato. Secondo, sarebbe necessario concedere un titolo federale perfino a persone che non hanno seguito nemmeno un giorno di perfezionamento in Svizzera e ciò metterebbe in questione gli sforzi di miglioramento della qualità. Terzo, non sarebbe più garantita la parità di trattamento per quanto concerne la concessione del titolo di medico specialista.

VSAO chiede per lo meno una definizione più precisa della nozione di «periodo» e del numero massimo di periodi computabili.

FMH, LA, WA, SSO, l’università ZH (Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) e il Cantone SZ chiedono (inoltre) che per ottenere un titolo di perfezionamento federale vadano effettuati in Svizzera almeno due anni del periodo di perfezionamento computabile. Questa richiesta viene motivata anche facendo valere che la normativa prevista non permetterebbe ai medici di acquisire conoscenze sufficienti riguardo al sistema sanitario e alle assicurazioni sociali svizzeri; in questo senso si sono espressi anche la facoltà di medicina dell’università BE e il Collegio di medicina di base.

Anche WA raccomanda che per ottenere il titolo di medico o dentista specialista svizzero sia obbligatorio effettuare in Svizzera almeno due anni del perfezionamento specialistico. Altrimenti questa disposizione diverrebbe un incentivo all'esportazione del perfezionamento e non permetterebbe di esercitare un influsso sulla qualità richiesta in materia di perfezionamento. In nessun Paese membro dell’UE sarebbe peraltro possibile concedere un titolo in tal modo.

FMH si esprime sul rinvio alle direttive settoriali contenuto nel rapporto esplicativo. Non si sarebbe tenuto conto del fatto che il campo d’applicazione di tali direttive è limitato agli Stati membri dell’UE. Il testo dell’ordinanza non prevede limiti e obbliga gli organismi competenti in materia di perfezionamento a valutare periodi di perfezionamento effettuati in ogni Paese (nello stesso senso si esprime il Cantone FR).

Better Praxismanagement ritiene che si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di riconoscere anche i periodi di perfezionamento effettuati in Paesi che non sono membri dell’UE (come per esempio USA e Canada).

PPD attira in generale l'attenzione sui criteri da applicare per comprovare esattamente l'equivalenza dei cicli di formazione seguiti all'estero, e attestati dalle autorità, e per tenere conto degli standard svizzeri in materia di prestazioni e qualità. Potrebbero in particolare sussistere incertezze per quanto concerne la parità di trattamento nella concessione di titoli di medico specialista.

Articolo 8 Accreditamento dei cicli di perfezionamento

In generale

WA teme che, a scadenza settennale, gli organi preposti all’accreditamento siano oberati dalle loro mansioni; ciò potrebbe essere evitato prevedendo procedure separate per l’accreditamento degli ordinamenti superiori di perfezionamento delle organizzazioni responsabili e per l’accreditamento dei singoli titoli di specialista; tali procedure varrebbero per i corrispondenti titoli. WA raccomanda inoltre un accreditamento globale degli ordinamenti di perfezionamento delle organizzazioni responsabili.

In proposito pharmaSuisse critica la mancanza di criteri che fungano da base all’accreditamento.

OAQ vuole ottimizzare lo svolgimento temporale della procedura di accreditamento, sottoponendo per quanto possibile contemporaneamente a DFI e OAQ i rapporti di autovalutazione.

Capoverso 1

Il Cantone TG approva che l’organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ) sia l’istanza di accreditamento anche per quanto concerne il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie. Esso accoglie con uguale favore la competenza di un’unica istanza in materia di accreditamento, sia per quanto concerne i cicli di formazione sia per quanto riguarda i cicli di perfezionamento.

Capoverso 2